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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 1153 Nave destinata alla tratta

1. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 1154 Abuso d'autorita'

1. Il comandante o l'ufficiale della nave ovvero il comandante dell'aeromobile, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto, ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell'autorita' competente, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque e' stata data in consegna o affidata tale persona.

2. La pena non puo' essere inferiore a sei mesi, quando il fatto e' commesso per un motivo personale,ovvero contro persona inferma o di eta' minore degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne.

Art. 1155 Sbarco e abbandono arbitrario di persone

1. Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a tremila.

2. La pena non puo' essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata e' priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.

3. La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Art. 1156 Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito

1. Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, e' punito con la multa da lire tremila a diecimila.

2. La pena e' della reclusione fino a sei mesi, se il fatto e' commesso all'estero.

3. La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Art. 1157 Omissione di aiuto

1. Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorita' consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.

2. Se l'omissione di soccorso si riferisce a piu' persone, la pena e' raddoppiata.

3. Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 1158 Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo

1. Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, e' punito con la reclusione fino a due anni.

2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

3. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla meta'.

Art. 1159 Mancanza di viveri necessari

1. Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.

Art. 1160 Pene accessorie

1. La condanna per delitto previsto nell'articolo 1150 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

2. La condanna per i delitti previsti dall'articolo 1152, 1153, importa, per il comandante, l'interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell'equipaggio, l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

3. Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Titolo terzo. Delle contravvenzioni in particolare

Capo I. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

Art. 1161 Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata

1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato:

  1. 1) chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate;

  2. 2) chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714, 716.

Art. 1162 Estrazione abusiva di arena o altri materiali

1. Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 1163 Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

1. Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.

2. Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 1164 Inosservanza di norme sui beni pubblici

1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.

Capo II. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi

Art. 1165 Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

1. E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila:

  1. 1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma, senza il permesso dell'autorita' competente e il pagamento del relativo canone;

  2. 2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.

Art. 1166 Getto di materiali e interrimento dei fondali

1. Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 1167 Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave

1. E' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila:

  1. 1) chiunque non esegua le disposizioni dell'autorita' competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77;

  2. 2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.

Art. 1168 Pesca abusiva

1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi e' punito con l'ammenda fino al lire cinquecento.

Art. 1169 Uso d'armi e accensioni di fuochi

1. Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 80 e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 1170 Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota

1. Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio e' obbligatorio, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 1171 Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio

1. E' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila:

  1. 1) chiunque esercita un'impresa di operazioni portuali, senza la concessione prescritta nell'articolo 110;

  2. 2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorita' competente;

  3. 3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessita', esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.

Art. 1172 Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze

1. Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a cento per ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro.

Art. 1173 Inosservanza di tariffe

1. Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorita' competente e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.