Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 16/05/1977 (Rv. 385707 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO - FATTO ILLECITO PRODUTTIVO DI DUE DANNI DIVERSI - RISARCIMENTO DEL PRIMO - FUNZIONE - MANCATO IMPIEGO DELLA SOMMA DA PARTE DEL DANNEGGIATO AL FINE DI ELIMINARE IL POSSIBILE VERIFICARSI DEL SECONDO DANNO - RISARCIBILITA DI QUEST'ULTIMO - SUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE (LESIONI DERIVATE AD UNA VILLA DAI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA STRADA; RISARCIMENTO; SOMME NON IMPIEGATE IN OPERE DI CONSOLIDAMENTO; SUCCESSIVI GUASTI DI MAGGIORE GRAVITA; RISARCIBILITA).*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO - FATTO ILLECITO PRODUTTIVO DI DUE DANNI DIVERSI - RISARCIMENTO DEL PRIMO - FUNZIONE - MANCATO IMPIEGO DELLA SOMMA DA PARTE DEL DANNEGGIATO AL FINE DI ELIMINARE IL POSSIBILE VERIFICARSI DEL SECONDO DANNO - RISARCIBILITA DI QUEST'ULTIMO - SUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE (LESIONI DERIVATE AD UNA VILLA DAI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA STRADA; RISARCIMENTO; SOMME NON IMPIEGATE IN OPERE DI CONSOLIDAMENTO; SUCCESSIVI GUASTI DI MAGGIORE GRAVITA; RISARCIBILITA).*
Qualora un fatto illecito produca, in successione di tempo, due danni diversi, il risarcimento del primo ha lo scopo di ristorare per equivalente il danneggiato dal pregiudizio subito, ma non lo obbliga ad impiegare la relativa somma nella eliminazione della possibilita del verificarsi di un ulteriore danno restando cio a carico del danneggiante. Pertanto, la circostanza che il danneggiato non si sia adoperato a rimuovere quella causa non e di per se ostativa alla risarcibilita del secondo danno, salva la configurabilita di un concorso di colpa del danneggiato medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1227 cod civ. (nella specie, dall'esecuzione di lavori di sistemazione di una strada pubblica erano derivate, ad una adiacente villa privata, in un primo tempo, alcune lesioni, comportanti semplice deprezzamento dell'immobile, e, successivamente, guasti di maggiore gravita, con pericolo di crollo totale. La SC, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito che l'amministrazione potesse esimersi dall'Obbligo di risarcire il secondo danno, per il solo fatto che le somme ricevute dal proprietario della villa, a titolo di risarcimento del primo danno, non fossero state impiegate in opere di consolidazione dello immobile medesimo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)