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Sez. 3, Sentenza n. 867 del 18/03/1968 (Rv. 332187 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PRINCIPI SULL'ONERE DELLA PROVA - DEROGA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332187-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PRINCIPI SULL'ONERE DELLA PROVA - DEROGA - ESCLUSIONE.*

L'art.96 cod.proc.civ., nel disciplinare, a titolo extracontrattuale la responsabilita processuale aggravata per malafede o colpa grave a carico del soccombente, non deroga al principio secondo cui colui il quale agisce per il risarcimento dei danni, deve fornire, ai sensi dell'art.2697 cod.civ., la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, e, quindi, anche quella della sussistenza del danno lamentato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)