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Sez. U, Sentenza n. 4144 del 16/10/1989 (Rv. 463854 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO - AZIONE DI RIPETIZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1989-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463854-01

URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO - AZIONE DI RIPETIZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 sull'edificabilità dei suoli, il quale demanda ai tribunali amministrativi regionali, oltre le controversie sul provvedimento con il quale la concessione edilizia viene data o negata, anche quelle attinenti alla Determinazione e liquidazione del contributo e delle sanzioni (previste dagli artt. 15 e 18), fissa un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che è giustificata dallo stretto collegamento fra dette imposizioni patrimoniali ed il rilascio della concessione e che comprende anche la domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme che si assumano indebitamente versate a tale titolo. (Conf 2885/84, mass n 434938).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)