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Sez. 5, Sentenza n. 1327 del 20/11/1967 Ud. (dep. 27/01/1968) Rv. 106592 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - NULLITA DELLA SENTENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106592-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - NULLITA DELLA SENTENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il mancato esame di un motivo di appello importa l'annullamento della sentenza da parte del supremo collegio solo quando l'assunto difensivo, prospettato con il motivo stesso, sia in astratto suscettibile di accoglimento qualora il motivo e manifestamente infondato, non puo costituire ragione di annullamento della sentenza impugnata giacche, anche se il motivo fosse stato esaminato, non avrebbe potuto essere accolto e quindi nessun pregiudizio e derivato all'imputato per la incorsa omissione. (nella specie, si e esclusa la lamentata nullita, considerandosi che non risultava in modo assoluto la benche minima prova della situazione menzionata nel motivo di appello a sostegno dell'applicazione di una attenuante all'uopo invocata). (V.104902, anno 1967 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)