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Sez. 2, Sentenza n. 22672 del 03/07/2026 (Rv. 678939-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO | Condominio - Contratto d’appalto concluso dall'amministratore per la gestione dei beni e dei servizi comuni - Giudizio promosso dal terzo creditore nei confronti del singolo condomino - Eccezione di inesatto adempimento - Opponibilità da parte del singolo condòmino - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678939-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO

In tema di condominio negli edifici, nel giudizio promosso dal creditore direttamente nei confronti del singolo condòmino per il pagamento, pro quota, del corrispettivo dovuto in base a un contratto d'appalto concluso dall'amministratore per la gestione dei beni e dei servizi comuni, il condòmino convenuto non è legittimato ad opporre l'eccezione di inesatto adempimento.

Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)