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Sez. L, Sentenza n. 3218 del 18/03/1993 (Rv. 481459 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - In genere | Richiesta di avviamento al lavoro contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare il trattamento previsto dai contratti collettivi - Adesione implicita a questi ultimi - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481459-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - In genere

La richiesta di avviamento al lavoro inoltrata dall'imprenditore al competente ufficio del lavoro, pur non avendo natura e contenuto negoziali, in quanto l'incontro delle volontà delle parti per la conclusione del contratto di lavoro avviene in un momento successivo alla definizione della procedura amministrativa di avviamento, può tuttavia comportare, nella parte contenente l'impegno dello stesso imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico-normativo previsto dai vigenti contratti collettivi, l'adesione implicita a tali contratti, la cui disciplina (relativa, nella specie, all'istituzione di contributi ad integrazione del trattamento economico legale per malattia ed infortunio in favore di lavoratori agricoli) è conseguentemente applicabile ai rapporti di lavoro successivamente instaurati, ancorché il datore di lavoro non appartenga ad alcuna delle organizzazioni datoriali stipulanti, salva la prova, gravante su tale soggetto, che il rapporto si sia in concreto svolto in condizioni tali da escludere l'applicabilità della disciplina predetta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2094, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)