Sez. L, Sentenza n. 2673 del 27/05/1978 (Rv. 392046 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - ECCEZIONI NON RILEVABILI D'UFFICIO - NOZIONE - MANCANZA DI ELEMENTI CONDIZIONANTI L'AZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - ECCEZIONI NON RILEVABILI D'UFFICIO - NOZIONE - MANCANZA DI ELEMENTI CONDIZIONANTI L'AZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio - che, a norma dell'art 416 cod proc civ, il convenuto nel processo del lavoro ha l'Onere di proporre, a pena di decadenza, nella memoria di Costituzione - sono cosiddette "eccezioni in senso proprio", ossia le deduzioni di fatti impeditivi o estintivi dell'Azione. Non rientra percio fra di esse, e puo cosi essere rilevata per la prima volta d'ufficio dal giudice d'appello, la carenza di elementi condizionanti l'Azione, che si traduce nell'inesistenza dell'Azione stessa. (nella specie, la Corte ha ritenuto la rilevabilita da parte del giudice d'appello, in difetto di eccezione nella memoria di Costituzione del convenuto, della non rivalutabilita, ex art 429 cod proc civ, dei crediti previdenziali).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)