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Sez. 5, Sentenza n. 1274 del 21/10/1975 Ud. (dep. 28/01/1976) Rv. 132050 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - PENA ACCESSORIA - DURATA CORRISPONDENTE A QUELLA DELLA PENA PRINCIPALE INFLITTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132050-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - PENA ACCESSORIA - DURATA CORRISPONDENTE A QUELLA DELLA PENA PRINCIPALE INFLITTA - NECESSITA.*

Poiche la pena accessoria prevista per il delitto di bancarotta risulta predeterminata solo nel massimo, si applica il principio per il quale quando essa non e espressamente determinata, non puo avere una durata maggiore o minore della pena principale inflitta.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)