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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 88 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-14, depositata il 1988-01-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:88
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10265

  • Lavoro e previdenza (controversie in materia di)
  • Lavoratori agricoli
  • Diritto all'iscrizione nell'elenco anagrafico
  • Azione giudiziaria
  • Decadenza
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • D.l. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, comma primo (convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970, n. 83); legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 8.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
L'inutile decorso del termine previsto per l'impugnazione da parte del lavoratore dei provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto sul collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli (D.L. 3 febbraio 1970, n. 7) non esplica più effetto preclusivo della proponibilità della domanda giudiziale poiché, come emerge dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, gli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 delle disp. att. cod. proc. civ. hanno rimosso sia i termini di decadenza contenuti nelle procedure amministrative, sia quelli che, pur se estranei allo stretto ambito delle medesime - come i termini posti per l'inizio dell'azione giudiziaria - sono ad esse strettamente collegati, in quanto diretti a conferire al provvedimento amministrativo conclusivo di dette procedure natura definitiva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 22, comma primo, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970, n. 83 -; assorbimento della questione prospettata in riferimento all'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 e dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria), promosso con l'ordinanza emessa il 3 febbraio 1981 dal Pretore di Potenza nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Santarsiero Carmela ed altra e il Servizio Contributi Agricoli Unificati, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 dell'anno 1981; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che in una controversia relativa al diritto all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli il Pretore di Potenza, pronunziando sul pregiudiziale profilo della proponibilità della domanda attrice, negata dal convenuto con eccezione diretta a far valere l'inutile decorso del termine di cui all'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970 n. 83, ha sollevato, con ordinanza in data 3 febbraio 1981, la questione di legittimità costituzionale di tale norma o, in alternativa, dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria), rilevando che, in contrasto con l'art. 3 Cost., le censurate disposizioni avrebbero lasciato sopravvivere un'ipotesi di decadenza dall'azione giudiziaria, mentre in materia di prestazioni previdenziali l'ordinamento si ispira ormai al principio dell'irrilevanza di ogni preclusione ostativa del riesame giudiziario di pretese già oggetto di contestazione in sede amministrativa; che il presupposto ermeneutico da cui muove l'esposta censura e cioè la ritenuta persistente vigenza del suddetto termine di decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 è contraddetta dal "diritto vivente", quale emerge dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui l'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533 e l'art. 148 disp. att. cod. proc. civ. hanno rimosso sia i termini di decadenza contenuti nelle procedure amministrative, sia quelli che, pur se estranei allo stretto ambito delle medesime - come i termini posti per l'inizio dell'azione giudiziaria -, sono ad esse strettamente collegati, in quanto diretti a conferire al provvedimento amministrativo conclusivo di dette procedure natura definitiva (v. Cass. 15 marzo 1985 n. 2009; Cass. 15 maggio 1984 n. 2954; Cass. 12 dicembre 1981 n. 6587; ecc.); che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 appare manifestamente infondata, dovendosi ritenere, secondo il ricordato "diritto vivente", che l'inutile decorso del termine in tale norma previsto non esplica più effetto preclusivo della proponibilità della domanda giudiziale; che resta, conseguentemente, assorbito in tale rilievo l'esame della questione alternativamente prospettata in riferimento all'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970 n. 83, sollevata dal Pretore di Potenza, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara assorbito l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, alternativamente sollevata dallo stesso Pretore di Potenza, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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