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Sez. U, Sentenza n. 3819 del 03/08/1978 (Rv. 393381 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - NORMATIVA VIGENTE NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI E DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO, DI MODIFICAZIONE O DI DEMOLIZIONE - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI - ESERCIZIO DEL PREDETTO POTERE DA PARTE DEL SINDACO SENZA LA CONSTATAZIONE DELL'INOSSERVANZA DELLE NORME, PRESCRIZIONI E MODALITA ESECUTIVE DEI LAVORI - ILLEGITTIMITA ED ILLICEITA - DOMANDA DI CONDANNA DEL COMUNE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1978-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393381-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - NORMATIVA VIGENTE NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI E DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO, DI MODIFICAZIONE O DI DEMOLIZIONE - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI - ESERCIZIO DEL PREDETTO POTERE DA PARTE DEL SINDACO SENZA LA CONSTATAZIONE DELL'INOSSERVANZA DELLE NORME, PRESCRIZIONI E MODALITA ESECUTIVE DEI LAVORI - ILLEGITTIMITA ED ILLICEITA - DOMANDA DI CONDANNA DEL COMUNE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

A norma dell'art 27 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960 n 8 - secondo cui il sindaco (comma primo), qualora sia stata constatata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita esecutive di cui al precedente art 26 (e quindi anche la non conformita dell'opera alla licenza) ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, aggiungendo (comma secondo) che nel caso di lavori iniziati senza licenza o dopo l'ordinanza di sospensione, il sindaco puo, previa diffida, ordinare la demolizione a spese del contravventore ed analogamente ordina l'esecuzione a spese del contravventore quando lo stesso, nel caso previsto dal primo comma, non provveda in conformita e nei termini assegnati nel provvedimento definitivo - il potere di ordinare sia la sospensione dei lavori sia le opere di ripristino o di modificazione o demolizione ha carattere sanzionatorio ed e attribuito solo nel presupposto indispensabile che sia ufficialmente constatata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita esecutive. Pertanto, ove tale constatazione non sia mai avvenuta, ed anzi e stato accertato che la costruzione iniziata coincideva con le prescrizioni della licenza, il sindaco che abbia ordinato la sospensione dei lavori e la modifica della costruzione ha agito del tutto al di fuori dei poteri attribuitigli dalla legge, ingerendosi illecitamente (e non solo illegittimamente) nella sfera patrimoniale del privato costruttore, con la conseguenza che, accertata la illegittimita del provvedimento amministrativo, l'Azione tendente alla condanna del comune al risarcimento dei danni rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (V 2965/73, mass n 366621).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Trentino Alto Adige 10/07/1960 num. 8 art. 26, Legge Reg. Trentino Alto Adige 10/07/1960 num. 8 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)