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Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

Testo in vigore al

Art. 11 Provvidenze straordinarie

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente puo' erogare provvidenze straordinarie a favore degli iscritti, dei pensionati, e dei loro familiari che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravita'.

2. Il regolamento per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 e' deliberato dall'assemblea dei delegati dell'ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Al finanziamento per le provvidenze straordinarie di cui al presente articolo si provvede, ogni anno, con uno stanziamento non superiore al due per cento delle entrate derivanti dal contributo soggettivo di cui all'articolo 12, accertate nell'esercizio precedente.

4. Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.

Art. 12 Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente e' pari a lire 2.520.000 ed e' frazionabile in dodicesimi secondo modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto anche dai pensionati che proseguano nel'esercizio della professione.

3. Per i consulenti del lavoro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trent'anni di eta', il contributo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

4. L'iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria puo' chiedere la riduzione alla meta' del contributo soggettivo di cui al comma 1, in relazione ai periodi di iscrizione ad altro ente di previdenza. Tale facolta' deve essere esercitata entro trenta giorni dalla suddetta iscrizione e, entro uguale termine, deve essere data comunicazione all'Ente della cessata iscrizione ad altro ente.
L'omissione di tale comunicazione comporta, oltre al versamento del saldo contributivo, anche la corresponsione delle maggiorazioni per ritardato pagamento.

5. La riduzione dei contributi soggettivi prevista dai commi 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 28 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, comporta una corrispendente riduzione nella misura della pensione di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge in relazione ai periodi per i quali e' versato il contributo ridotto.

6. Il contributo soggettivo e' deducibile dal reddito ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)

Art. 13 Contributo integrativo

1. A partire dal 1› gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

2. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi dei consulenti del lavoro. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Ente dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 e' dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, commi 1 e 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del due per cento.

5. La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attivita' professionale di consulente del lavoro.
Nel caso in cui l'iscritto contribuisca in misura ridotta per effetto di iscrizione ad altra cassa o ente di previdenza per liberi professionisti, il contributo integrativo e' calcolato, per ogni anno di contribuzione ridotta, su un imponibile non inferiore al cinquanta per cento del volume di affari ai fini dell'IVA.

6. Il contributo integrativo non e' soggetto ne' all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Art. 14 Fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia dell'Ente deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma di tutte le pensioni da erogare.
Detto fondo deve essere costitutito da capitale liquido ovvero da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione del fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma 1, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio dell'Ente, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruita' espresso dall'apposita commissione istituita ai sensi del quarto comma dell'articolo 61 del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, n. 696.

Art. 15 Variabilita' dei contributi

1. La misura del contributo soggettivo di cui all'articolo 12, comma 1, puo' essere variata su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione dell'assemblea dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni triennio o quando si manifesti l'opportunita' di una anticipata compilazione.

2. La percentuale di cui all'articolo 13, comma 4, puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo. La percentuale puo' essere diminuita quando le entrate complessive superano del dieci per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia determinati secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' adottato sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente o su richiesta motivata di questo, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Per determinare l'aliquota del contributo integrativo di cui all'articolo 13, si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

5. La misura del contributo di cui al comma 1 deve essere aumentata quando la misura delle entrate complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 14. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Art. 17 Comunicazioni obbligatorie all'Ente

1. Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro sessanta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA sul quale e' stato versato il contributo di cui all'articolo 13.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, dei volumi d'affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume d'affari ai fini IVA dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 13, comma 2.

4. Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 o effettui una comunicazione infedele, e' tenuto a versare all'Ente, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma e' ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed e' accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo di disposto di cui all'articolo 20.

5. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica entro novanta giorni, costituiscono, in caso di recidiva, infrazione disciplinare, da denunciare al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, per i provvedimenti di competenza.

6. La comunicazione o la rettifica effettuate prima dell'adozione del provvedimento disciplinare da parte del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro, costituiscono circostanza attenuante ai fini della determinazione della sanzione da irrogare.

7. Il consiglio di amministrazione dell'Ente stabilisce le modalita' per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonche' i criteri per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 18.

8. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli albi, con l'indicazione del domcilio fiscale e del codice fiscale.
Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente puo' determinare modalita' e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

9. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti i consulenti del lavoro, nonche' i pensionati in attivita'.

10. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dell'IVA, il richiedente puo' dichiarare provvisoriamente l'entita' del volume d'affari conseguito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo.

11. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione di cui al comma 1, ove non sia stata gia' presentata da quest'ultimo, deve essere prodotta dagli eredi.

Art. 18 Pagamento dei contributi

1. Il contributo soggettivo di cui all'articolo 12 e' riscosso a mezzo di ruoli compilati dall'Ente, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente, secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo per i concessionari del non riscosso per riscosso o, a richiesta dell'Ente, mediante il pagamento su conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dall'Ente.

2. Il contributo integrativo dovuto ai sensi dell'articolo 13 e' versato contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17.

3. Il pagamento del contributo integrativo di cui all'articolo 13 e' seguito a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dall'Ente.

4. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1› gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione. I predetti interessi sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, comma 4.

5. In caso di inadempienza, l'Ente provvede alla riscossione del contributo integrativo di cui all'articolo 13 e, in genere, delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

6. Ai fini della riscossione, l'Ente puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

7. Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 19 Prescrizione dei contributi

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17.

Art. 20 Controllo delle comunicazioni

1. Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell'Ente e quelli dichiarati ai sensi dell'articolo 17 dall'iscritto, l'Ente ha facolta' di esigere dall'iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione indiretta; entro il termine di prescrizione decennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali del volume d'affari ai fini dell'IVA, nonche' di inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica l'articolo 17, comma 5, ed e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 21 Restituzione dei contributi

1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione possono ottenere, su loro richiesta, la restituzione dei contributi di cui all'articolo 12, nonche' degli eventuali contributi personali previsti dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La restituzione di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti dell'iscritto, deceduto in costanza di rapporto assicurativo, indicati all'articolo 8, che non hanno titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante la ricongiunzione.

3. Sulle somme da restituire e' dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti.

4. In caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi presso altro ente di previdenza obbligatoria, sono tasferiti solo i contributi soggettivi e di riscatto, con la maggiorazione dell'interesse composto nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45.

Art. 22 Iscrizione all'Ente

1. L'iscrizione all'Ente e' obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro e facoltativa per gli iscritti agli albi stessi obbligatoriamente iscritti ad altro ente di previdenza per liberi professionisti, ad eccezione di coloro che, a norma di legge, hanno optato per altra cassa di previdenza per i liberi professionisti in quanto iscritti a due o piu' albi professionali.

2. l'iscrizione all'Ente decorre dalla data di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro. A tal fine, il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro deve comunicare all'Ente l'avvenuta iscrizione all'albo, cosi' come l'eventuale cancellazione.

Art. 23 Decorrenza del regime contributivo

1. I contributi soggettivo e integrativo, di cui agli articoli 12 e 13, sono dovuti dal 1› gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24 Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie

1. Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal 1› gennaio del terzo anno succesivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma 1 sono regolate dalla normativa previgente; sono parimenti regolate anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia deceduto prima di tale data.

3. Le pensioni di invalidita' di cui all'articolo 5 sono concesse per gli eventi che insorgono dal 1› gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facolta' di chiedere il ricalcolo ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

5. Gli iscritti all'Ente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il trentaseiesimo anno di eta' possono esercitare, entro due anni dalla suddetta data, il riscatto di un numero di anni, fino ad un massimo di dieci, da sommare a quelli di effettiva iscrizione all'Ente per raggiungere e comunque non superare il limite minimo di anzianita' prescritto per essere ammessi al trattamento della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2. Tale riscatto non e' consentito agli iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza. Il riscatto ha effetto esclusivamente ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione ai superstiti.

6. Il riscatto di cui al comma 5 avviene mediante versamento, per ciascun anno da riscattare, di un contributo pari a quello soggettivo, di cui all'articolo 12, comma 1, dovuto per l'anno in cui la facolta' e' esercitata. Il versamento di ciascun contributo deve avvenire, a pena di decadenza del diritto a riscatto del contributo medesimo, entro due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione. Gli anni riscattati ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, valgono al fine di completare l'anzianita' minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti.

7. Sino alla data di cui al comma 1, le pensioni liquidate ai sensi della legge 23 novembre 1971, n. 1100, restano fisse nella misura in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni gia' intervenute e liquidate ai sensi del quarto comma dell'articolo 20 della stessa legge.

8. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni tra il 1› gennaio del terzo anno e il 31 dicembre del dodicesimo anno successivi all'anno di entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' contributiva trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta, ogni due anni, con effetto dal dodicesimo anno e sino all'anno di cui al commma 1 del presente articolo, di una annualita' sino ad un massimo di cinque, in relazione alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' cadente in ciascun biennio.

Art. 25 Decorrenza delle rivalutazioni

1. Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 24, comma 1, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 10, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate ai sensi della presente legge.

2. Per la prima applicazione dell'articolo 10, ai fini della rivalutazione degli importi di tutte le pensioni erogate dall'Ente, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno in cui si e' verificata la variazione dell'indice che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, ha determinato l'ultimo adeguamento delle pensioni, mentre per la rivalutazione del contributo soggettivo di cui all'articolo 12, comma 1, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26 Ricalcolo delle pensioni

1. Coloro che godono della pensione di vecchiaia, di inabilita', di invalidita', di reversibilita' o indiretta precedentemente alla data di cui all'articolo 24, comma 1, possono chiederne, per una sola volta, il ricalcolo per fruire dell'integrazione di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Ai fini del ricalcolo di cui al comma 1, sara' verificato il requisito della contribuzione integrativa e calcolata l'entita' della pensione integrativa secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 27 Organi dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro

1. Gli organi dell'Ente sono:

  1. a) il presidente;

  2. b) l'assemblea dei delegati;

  3. c) il consiglio di amministrazione;

  4. d) il collegio dei sindaci.

2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali di cui al comma 1 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Ai consigli provinciali dei consulenti del lavoro possono essere demandate dall'Ente speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. L'Ente e' autorizzato a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dall'assemblea dei delegati.

Art. 28 Presidente

1. Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

2. Il consiglio di amministrazione elegge anche il vicepresidente, che sostiuisce il presidente in caso di assenza o impedimento

Art. 29 Attribuzioni del presidente

1. Il presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, convoca altresi', su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati, la presiede e riferisce, in apertura di ogni riunione dall'assemblea dei delegati, sull'attivita' svolta dal consiglio di amministrazione. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti neecessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Art. 30 Assemblea dei delegati e sue funzioni

1. L'assemblea dei delegati e' costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti, con le modalita' indicate all'articolo 31, nell'ambito di ciascuna provincia. Nelle province in cui gli iscritti non superano il numero di duecento e' eletto un solo delegato; nelle province con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento.

2. L'assemblea dei delegati svolge le seguenti funzioni:

  1. a) esprime, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, parere sui provvedimenti normativi relativi all'Ente;

  2. b) approva i regolamenti dell'Ente;

  3. c) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

  4. d) elegge i componenti del consiglio di amministrazione e un membro effettivo e uno supplente del collegio dei sindaci;

  5. e) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente;

  6. f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

3. Le delibere di cui alla lettera b) del comma 2 sono sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 31 Diritti e procedimento elettorale

1. Per l'elezione dell'assemblea dei delegati hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente.

2. Sono eleggibili all'assemblea dei delegati gli iscritti all'ente che alla delle elezioni abbiano un'anzianita' di iscrizione non inferiore a due anni.

3. L'Ente trasmette a ciascun presidente dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro l'elenco degli iscritti, residenti nella relativa circoscrizione, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

4. Le elezioni si svolgono nella data fissata a norma del presente articolo, dal presidente dell'Ente, presso il luogo designato da ciascun consiglio provinciale dei consulenti del lavoro, col sistema delle liste concorrenti con voto segreto. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fra le liste concorrenti. In caso di mancata presentazione di liste sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ente.

5. Il seggio elettorale e' costituito da un presidente e da scrutatori in numero da due a quattro designati dal consiglio provinciale dei consulenti del lavoro tra gli iscritti all'Ente.

6. Il presidente del seggio, non appena ultimate le operazioni di spoglio, trasmette all'Ente, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, i verbali delle votazioni.

7. Il presidente dell'Ente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano per iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianita', quello piu' anziano per eta'. Il delegato dimissionario, deceduto o decaduto e' sostituito dal primo dei non eletti nella provincia di appartenenza.

8. I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'Ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

9. I delegati, per tutta la durata del loro mandato, rappresentano gli interessi degli iscritti all'albo di provenienza presso gli uffici dell'ente.