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Sez. 3, Sentenza n. 12321 del 10/06/2005 (Rv. 582657 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - IN GENERE | Obbligo del conduttore di pagamento del canone - Inadempimento - Valutazione dell'importanza dell'inadempimento - Disposizione prevista dall'art. 5 della legge n. 392 del 1978 - Applicabilità - Esclusione - Emanazione della legge n. 431 del 1998 - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582657-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - IN GENERE

Anche all'esito dell'introduzione della nuova disciplina delle locazioni abitative ad opera della legge n. 431 del 1998, la disposizione contenuta nell'art. 5 della legge n. 392 del 1978, che ha predeterminato la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, trova applicazione esclusivamente per le locazioni ad uso di abitazione, e non è estensibile al tipo contrattuale della locazione per uso diverso dall'abitazione, come si desume: a) dalla collocazione testuale della norma nell'ambito del Capo I ("Locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione") del Titolo I ("Del contratto di locazione") della suindicata legge n. 392 dl 1978, mentre le locazioni ad uso diverso da abitazione sono disciplinate al Capo II del medesimo Titolo I; b) dall'essere i due diversi tipi contrattuali a loro volta distinti in sottotipi, con differente disciplina in ragione dei differenti interessi tutelati; c) dal non risultare il suindicato art. 5 indicato nell'art. 41 tra quelli applicabili alle locazioni ad uso diverso da abitazione; d) dal non essere stata la norma in questione, diversamente da numerose altre, espressamente abrogata dalla citata legge n. 431 del 1998; e) dal non potersi l'applicazione estensiva dell'art. 5 farsi discendere dalla parziale liberalizzazione del canone di locazione introdotta dalla detta legge n. 431 del 1998 per le locazioni ad uso abitativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 41 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)