Sez. 1, Sentenza n. 20473 del 19/10/2004 (Rv. 578654 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Criteri di determinazione del danno ex art. 5 bis legge 223 del 1996 - Presupposto - Occupazione acquisitiva - Applicazione alle occupazioni (legittime e non) non funzionali alla cd. espropriazione sostanziale - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di espropriazione, il criterio di liquidazione dettato dall'art.5 bis del D.L. 333/1992 si applica con esclusivo riferimento al danno subito dal proprietario di un immobile in conseguenza della perdita del diritto dominicale sul bene per effetto della sua occupazione acquisitiva (o espropriazione sostanziale), con acquisto del diritto di proprietà sullo stesso da parte del soggetto occupante, e non anche con riferimento alle ipotesi di occupazioni, legittime o illegittime, pur avvenute in vista di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, ma che non abbiano comportato la perdita della proprietà da parte del titolare del bene. Spetterà, pertanto, caso per caso, all'apprezzamento valutativo del giudice di merito (in base alle risultanze istruttorie acquisite) stabilire quale criterio normativo debba essere recepito per liquidare il danno in modo autonomo rispetto alla perdita definitiva del fondo ed in possibile aggiunta al mancato godimento per l'occupazione autorizzata, non potendo ritenersi legittimo (in mancanza di una norma che lo consenta, ovvero di argomenti letterali o sistematici che ne giustifichino il collegamento "con la reale destinazione produttiva" o "con l'effettiva redditività del fondo") il ricorso, "sic et simpliciter", alla regola generale dell'art.39 della legge 2359/1865 (applicabile, fino al 1992, anche alle aree edificabili), del "giusto prezzo" che il bene avrebbe avuto in una libera contrazione di compravendita (con conseguente calcolo degli interessi sul tale somma, corrispondente al valore venale del bene da determinarsi anno per anno, in base alla sua effettiva vocazione), non potendosi considerare fatti notori o conoscenze comuni del "costans homo" quelli secondo cui la perdita dei frutti di un terreno (agricolo o edificabile) debba corrispondere sempre e comunque all'importo degli interessi legali annui sul suo prezzo di mercato (e senza che, per altro verso, sia lecito attingere siffatto risultato utilizzando la valutazione equitativa ex artt.1226 e 2056 cod.civ., dovendo anche in tal caso il giudice - onde evitare che il criterio sconfini nell'arbitrio - dar conto delle presunzioni adottate, nonchè degli apprezzamenti di probabilità e delle ragioni che inducano a ritenere il danno "de quo" coincidente con i detti interessi). La compressione temporanea del diritto dominicale conseguente all'occupazione senza titolo, difatti, è ontologicamente identica a quella attuata dalla P.A. con l'occupazione d'urgenza, sicchè, se è vero che, per compensare il mancato godimento del fondo - eguale in entrambe le fattispecie - nella prima il legislatore riconosce al danneggiato una misura risarcitoria, e non soltanto il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, la P.A. può garantire all'interesse privato, è pur vero che siffatto, ulteriore pregiudizio non può presumersi (onde reintegrare completamente il suo patrimonio), potendo, per converso, essergli attribuito sol se rigorosamente provato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 319, Legge 23/12/1996 num. 223 art. 3 com. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)