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Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materie di pensioni di guerra agli infortunati civili

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Le norme relative a concessioni di pensione per danni di guerra, contenute nell'art. 69, terzo comma, del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e successive disposizioni, sono modificate come segue:
Per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra rimangono in vigore le norme dell'art. 4, lettere a) e b) del testo unico sul risarcimento dei danni di guerra, approvato can decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426.
E' concessa pensione anche nei casi di morte e di invalidita' per malattie derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti subiti durante l'internamento in paese del nemico.
Per il resto si applicano a tali pensioni le disposizioni vigenti sulle pensioni di guerra in quanto applicabili. Le pensioni stesse sono liquidate sul grado di soldato e la loro misura e' quella stabilita dalle tabelle D, H, L, annesse al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491. Sono concessi anche gli assegni di superinvalidita', cumulo e supplementari con le norme che ne regolano la concessione ai militari non combattenti e loro congiunti.2
Per la concessione nella misura intera a favore dei genitori, collaterali ed avi e' necessario che il richiedente abbia subito la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, e per la concessione in misura ridotta che abbia subito una notevole diminuzione di essi.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche nel caso di rapporto di dipendenza eventualmente esistente tra l'infortunato e lo Stato o enti pubblici o ditte private. Qualora pero' fosse dovuta indennita' in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, e' in facolta' degli interessati di optare tra la indennita' stessa e la pensione o l'assegno di risarcimento con le modalita' stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 12.

2. Il trattamento di cui alla presente legge non e' cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo non derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

Art. 3

1. La domanda per la liquidazione del risarcimento deve essere prodotta al Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) entro i termini previsti dall'art. 59 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e successive disposizioni. Per le pensioni dirette i termini decorrono dalla data dell'evento dannoso.

Art. 4

1. La norma dell'art. 10 del R. decreto 12 luglio 1923-I, numero 1491, e' estesa al personale di tutti gli enti di diritto pubblico che provvedono alla concessione di un trattamento privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, nonche' agli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in virtu' di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto o l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono.

Art. 5

1. La presente legge entrera' in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e le relative disposizioni si applicano a tutti i casi verificatisi o che si potranno verificare dall'11 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 18 agosto 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi