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Sez. 2, Ordinanza n. 27903 del 29/10/2024 (Rv. 672827-01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVISIONE | Incidente stradale - Veicolo non sottoposto a revisione periodica obbligatoria - Concorso di responsabilità del proprietario - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672827-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVISIONE

Il proprietario che abbia consentito la circolazione di un veicolo privo della revisione obbligatoria è corresponsabile dei danni conseguenti all'incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sempre che l'evento dannoso rappresenti la concretizzazione del rischio che il comportamento doveroso omesso mirava ad evitare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al sinistro stradale occorso ad un'autovettura di grossa cilindrata mentre era condotta da un terzo, aveva ritenuto corresponsabile al 50% il proprietario che ne aveva consentito la circolazione in mancanza della prescritta revisione, tenuto conto che, dagli accertamenti effettuati dalla Polizia stradale, non erano emersi fattori causali alternativi alla condotta di guida del conducente).

Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 80, Cod. Civ. art. 2054, Cod. Civ. art. 1227 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)