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Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI

Testo in vigore al

Art. 21 Accesso di Eurojust e dell'OLAF alle informazioni conservate da Europol

1.

Europol adotta tutte le misure opportune affinché Eurojust e l'OLAF, nell'ambito dei rispettivi mandati, abbiano accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni che sono state fornite per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall'organismo dell'Unione, dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione a Europol e solo nella misura in cui i dati che lo hanno generato siano necessari per lo svolgimento dei compiti di Eurojust o dell'OLAF.

2. Europol ed Eurojust possono concludere un accordo di lavoro che garantisca, in modo reciproco e nell'ambito dei rispettivi mandati, l'accesso a tutte le informazioni che sono state fornite per il fine specificato all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), e la possibilità di effettuare interrogazioni sui dati. Ciò avviene fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o di uso di tali dati e nel rispetto delle garanzie di protezione dei dati previste dal presente regolamento.

3. Le interrogazioni sui dati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Eurojust o dell'OLAF corrispondono con quelle trattate presso Europol.

4. Europol permette di effettuare interrogazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa comunicazione da parte di Eurojust dei membri nazionali, supplenti e assistenti e dei membri del suo personale, e da parte dell'OLAF dei membri del suo personale, autorizzati ad effettuare tali interrogazioni.

5. Se, durante il trattamento delle informazioni da parte di Europol in relazione a una singola indagine, Europol o uno Stato membro ravvisa il bisogno di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Eurojust o dell'OLAF, Europol informa questi ultimi in proposito e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust o l'OLAF si consultano con Europol.

6. Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, i supplenti, gli assistenti e i membri del suo personale, e l'OLAF rispettano le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.

7. Europol, Eurojust e l'OLAF si informano reciprocamente laddove, dopo la consultazione dei rispettivi dati ai sensi del paragrafo 2 o in seguito ad un riscontro positivo ai sensi del paragrafo 1, vi siano indicazioni secondo cui i dati possono essere errati o in contrasto con altri dati.

8.

Se durante il trattamento delle informazioni in relazione a un’indagine penale specifica o a un progetto specifico identifica informazioni che riguardano una possibile attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, Europol le trasmette all’OLAF senza ritardo, fatte salve le eventuali limitazioni indicate a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, dallo Stato membro che fornisce l’informazione in questione.

Qualora trasmetta all’OLAF le informazioni a norma del primo comma, Europol ne informa senza ritardo gli Stati membri interessati.

Art. 22 Obbligo di comunicazione agli Stati membri

1.

Europol, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), comunica prontamente a uno Stato membro tutte le informazioni che lo riguardano. Se tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore delle informazioni che ha limitato l'accesso e cerca di ottenerne l'autorizzazione alla condivisione.

In tal caso, le informazioni non sono condivise senza l'autorizzazione esplicita del fornitore.

2.

Indipendentemente da qualsiasi limitazione, Europol comunica a uno Stato membro tutte le informazioni che lo riguardano se ciò è assolutamente necessario al fine di evitare un'imminente minaccia per la vita.

In tal caso, Europol informa nel contempo il fornitore delle informazioni della condivisione delle informazioni e motiva la sua analisi della situazione.

Capo V. Relazioni con i partner

Sezione 1. Disposizioni comuni

Art. 23 Disposizioni comuni

1. Nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.

2. Fatte salve le limitazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 67, Europol può scambiare direttamente con le entità di cui al presente articolo, paragrafo 1, tutte le informazioni, esclusi i dati personali, nella misura in cui tale scambio sia utile allo svolgimento dei suoi compiti.

3. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di eventuali relazioni regolari di cooperazione che Europol intenda instaurare e mantenere in conformità dei paragrafi 1 e 2 e sull'evoluzione di tali relazioni dopo la loro instaurazione.

4. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, Europol può concludere accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro non consentono lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.

5. Se necessario e proporzionato al legittimo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, Europol può ricevere dati personali dalle entità di cui al paragrafo 1 e trattarli.

6. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, Europol trasferisce i dati personali agli organismi dell'Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito dei suoi obiettivi e conformemente al presente regolamento e se il destinatario garantisce che i dati saranno trattati unicamente per la finalità per la quale sono stati trasferiti. Se i dati da trasferire sono stati forniti da uno Stato membro, Europol ne chiede il consenso, a meno che lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

7. Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali detenuti da Europol da parte degli Stati membri, degli organismi dell’Unione, dei paesi terzi, delle organizzazioni internazionali o delle parti private, salvo previa esplicita autorizzazione di Europol.

8. Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni di tali trasferimenti sia conservata a norma del presente regolamento.

9. Le informazioni che sono state manifestamente ottenute in palese violazione dei diritti umani non devono formare oggetto di trattamento.

Sezione 2. Trasmissione, trasferimento e scambio di dati personali

Art. 24 Trasmissione di dati personali a organi dell’Unione

1. Europol trasmette dati personali a un organo dell’Unione in conformità dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e fatte salve eventuali ulteriori limitazioni ai sensi del presente regolamento, e fatto salvo l’articolo 67 del presente regolamento, solo se tali dati sono proporzionati e necessari al legittimo svolgimento dei compiti dell’organo dell’Unione destinatario.

2.

A seguito di una richiesta di trasmissione di dati personali da parte di un altro organo dell’Unione, Europol verifica la competenza dell’altro organo dell’Unione. Qualora Europol non sia in grado di confermare che la trasmissione dei dati personali è necessaria conformemente al paragrafo 1, Europol chiede ulteriori spiegazioni all’organo dell’Unione richiedente.

L’istituzione o l’organismo dell’Unione richiedente provvede a che si possa verificare la necessità della trasmissione dei dati personali.

3. Nel procedere al trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2, l’organo dell’Unione destinatario persegue unicamente le finalità per cui questi sono stati trasmessi.

Art. 25 Trasferimento dei dati personali a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali

1.

Fatta salva qualsiasi limitazione indicata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l’articolo 67, nella misura in cui tale trasferimento sia utile allo svolgimento dei propri compiti, Europol può trasferire i dati personali alle autorità competenti di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, sulla base di uno degli atti seguenti:

  1. a) una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, che sancisca che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di tale paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato («decisione di adeguatezza»);

  2. b) un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;

  3. c) un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali concluso anteriormente al 1o maggio 2017 tra Europol e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI.

Europol può concludere intese amministrative per attuare tali accordi o decisioni di adeguatezza.

2. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione in merito a scambi di dati personali sulla base di decisioni di adeguatezza ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

3.

4. Entro il 14 giugno 2021, la Commissione valuta le disposizioni contenute negli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera c), in particolare quelle riguardanti la protezione dei dati. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'esito di tale valutazione e, se del caso, può presentare al Consiglio una raccomandazione di decisione che autorizzi l'avvio di negoziati per la conclusione accordi internazionali ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

4 bis. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il consiglio di amministrazione può autorizzare Europol a trasferire dati personali all’autorità competente di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale se:

  1. a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante; oppure

  2. b) Europol ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione di tali dati.

5.

In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo può autorizzare, in casi debitamente giustificati, il trasferimento o una categoria di trasferimenti dei dati personali a un’autorità competente di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, caso per caso, se il trasferimento o la categoria di trasferimento connesso:

  1. a) è necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo;

  2. b) è necessario per salvaguardare legittimi interessi dell’interessato;

  3. c) è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo;

  4. d) è necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali; oppure

  5. e) è necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.

I dati personali non sono trasferiti se il direttore esecutivo determina che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato in questione prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento di cui alle lettere d) ed e).

Le deroghe non si applicano ai trasferimenti sistematici, ingenti o strutturali.

6. In deroga al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione, di concerto con il GEPD, può autorizzare, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile, un complesso di trasferimenti in conformità del paragrafo 5, lettere da a) a e), tenuto conto dell'esistenza di garanzie adeguate con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Tale autorizzazione è debitamente giustificata e documentata.

7. Il direttore esecutivo informa al più presto il consiglio di amministrazione e il GEPD dei casi di applicazione del paragrafo 5.

8. Europol informa il GEPD in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 4 bis, lettera b). Qualora sia effettuato in conformità del paragrafo 4 bis o 5, il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione del GEPD. La documentazione contiene l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, nonché informazioni in merito all’autorità competente di cui al presente articolo, alla motivazione del trasferimento e ai dati personali trasferiti.

Art. 26 Scambio di dati personali con parti private

1. Nella misura in cui sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali ottenuti da parti private purché siano pervenuti attraverso:

  1. a) un'unità nazionale conformemente al diritto nazionale;

  2. b) il punto di contatto di un paese terzo o un'organizzazione internazionale con cui Europol ha concluso, anteriormente al 1o maggio 2017, un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI; oppure

  3. c) un’autorità di un paese terzo o un’organizzazione internazionale di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

2.

Qualora riceva dati personali direttamente da parti private, Europol può trattarli conformemente all’articolo 18 al fine di identificare le unità nazionali interessate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Europol trasmette immediatamente alle unità nazionali interessate i dati personali e eventuali risultati pertinenti del loro trattamento necessario per stabilire la competenza giurisdizionale. Europol può trasmettere ai punti di contatto e alle autorità interessate di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo i dati personali e i risultati pertinenti del loro trattamento necessario per stabilire la competenza giurisdizionale conformemente all’articolo 25. Qualora non possa individuare le unità nazionali interessate o abbia già trasmesso i dati personali pertinenti a tutte le rispettive unità nazionali interessate individuate e non sia possibile identificare ulteriori unità nazionali interessate, Europol cancella i dati, a meno che l’unità nazionale, il punto di contatto o l’autorità interessata li trasmetta nuovamente a Europol a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, entro quattro mesi dall’avvenuta trasmissione o dall’avvenuto trasferimento.

I criteri per stabilire se l’unità nazionale dello Stato membro di stabilimento della parte privata pertinente costituisca un’unità nazionale interessata sono stabiliti negli orientamenti di cui all’articolo 18, paragrafo 7.

2 bis. La cooperazione fra Europol e le parti private non costituisce un doppione delle attività delle FIU degli Stati membri, né interferisce con esse, e non riguarda le informazioni che devono essere fornite alle FIU ai fini della direttiva (UE) 2015/849.

3. Al fine del trattamento dei dati personali trasferiti a norma del presente articolo, paragrafo 5, lettera c), per assolvere il compito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), Europol può ricevere tali dati direttamente da una parte privata che dichiari di essere giuridicamente autorizzata a trasmettere tali dati in conformità del diritto applicabile.

4.

Se riceve dati personali da una parte privata stabilita in un paese terzo, Europol trasmette tali dati e i risultati dell’analisi e della verifica di tali dati solo a uno Stato membro o a un paese terzo interessato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, Europol può trasferire i risultati di cui al primo comma del presente paragrafo al paese terzo interessato, a norma dell’articolo 25, paragrafo 5 o 6.

5. Europol non trasmette o trasferisce dati personali a parti private salvo che nei casi seguenti e a condizione che tale trasmissione o trasferimento sia strettamente necessario e proporzionato, da determinarsi caso per caso:

  1. a) la trasmissione o il trasferimento è senza dubbio nell’interesse dell’interessato;

  2. b) la trasmissione o il trasferimento è strettamente necessario per evitare l’imminente commissione di un reato, anche terroristico, che rientra nell’ambito degli obiettivi di Europol;

  3. c) la trasmissione o il trasferimento di dati personali accessibili al pubblico è strettamente necessario per l’assolvimento del compito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), e sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    1. i) la trasmissione o il trasferimento riguarda un caso singolo e specifico;

    2. ii) i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgono sull’interesse pubblico che richiede che tali dati personali siano trasmessi o trasferiti nel caso in questione; o

  4. d) la trasmissione o il trasferimento è strettamente necessario per Europol per notificare alla parte privata che le informazioni ricevute non sono sufficienti per consentire a Europol di identificare le unità nazionali interessate, e sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    1. i) la trasmissione o il trasferimento fa seguito al ricevimento di dati personali direttamente da una parte privata conformemente al paragrafo 2;

    2. ii) le informazioni mancanti cui Europol può fare riferimento nelle sue notificazioni hanno un chiaro collegamento con le informazioni precedentemente condivise dalla parte privata;

    3. iii) le informazioni mancanti cui Europol può fare riferimento nelle sue notificazioni sono strettamente limitate a quanto necessario a Europol per identificare le unità nazionali interessate.

    La trasmissione o il trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo è soggetta a qualsiasi limitazione indicata a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l’articolo 67.

6.

Con riferimento al paragrafo 5, lettere a), b) e d), del presente articolo, qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell’Unione o in un paese terzo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c) o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, il trasferimento è autorizzato dal direttore esecutivo soltanto se è:

  1. a) necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato in questione o di un’altra persona;

  2. b) necessario per salvaguardare legittimi interessi dell’interessato in questione;

  3. c) essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo;

  4. d) necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire uno specifico reato che rientra negli obiettivi di Europol; o

  5. e) necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all’indagine, all’accertamento o al perseguimento di uno specifico reato che rientra negli obiettivi di Europol.

I dati personali non sono trasferiti se il direttore esecutivo determina che i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato in questione prevalgono sull’interesse pubblico che richiede il trasferimento di cui al primo comma, lettere d) ed e), del presente paragrafo.

  1. a)

  2. b)

  3. d)

6 bis. Fatti salvi il paragrafo 5, lettere a), c) e d) del presente articolo, e altri atti giuridici dell’Unione, i trasferimenti o le trasmissioni di dati personali di cui ai paragrafi 5 e 6 non sono sistematici, ingenti o strutturali.

6 ter.

Europol può chiedere agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel loro territorio, affinché condividano tali dati con Europol. Tali richieste sono motivate e quanto più possibile precise. I dati personali sono quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto necessario e proporzionato affinché Europol possa identificare le unità nazionali interessate.

Nonostante la competenza giurisdizionale degli Stati membri sulla specifica forma di criminalità, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano trattare le richieste di cui al primo comma conformemente al loro diritto nazionale al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per identificare le unità nazionali interessate.

6 quater.

L’infrastruttura di Europol può essere utilizzata per gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri e le parti private conformemente ai rispettivi diritti nazionali. Tali scambi possono riguardare anche forme di criminalità che non rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol.

Qualora gli Stati membri utilizzino l’infrastruttura di Europol per lo scambio di dati personali relativi a forme di criminalità che rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol, essi possono concedere a Europol l’accesso a tali dati.

Qualora gli Stati membri utilizzino l’infrastruttura di Europol per lo scambio di dati personali relativi a forme di criminalità che non rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol, Europol non ha accesso a tali dati ed è considerata «responsabile del trattamento» in conformità dell’articolo 87 del regolamento (UE) 2018/1725.

Europol valuta i rischi per la sicurezza derivanti dal permettere l’utilizzo della sua infrastruttura delle parti private e, se del caso, attua adeguate misure preventive e di attenuazione.

7. Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento e comunicata, su richiesta, al GEPD in conformità dell'articolo 40.

8. Se i dati personali ricevuti o da trasferire influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l'unità nazionale dello Stato membro in questione.

11.

Europol prepara una relazione annuale destinata al consiglio di amministrazione sui dati personali scambiati con parti private a norma degli articoli 26, 26 bis e 26 ter sulla base dei criteri di valutazione quantitativi e qualitativi istituiti dal consiglio di amministrazione.

La relazione annuale comprende esempi specifici che dimostrano il motivo per cui le richieste di Europol in conformità con il paragrafo 6 bis del presente articolo fossero necessarie per conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi compiti.

La relazione annuale tiene conto degli obblighi di segreto e riservatezza e gli esempi sono resi anonimi per quanto riguarda i dati personali.

La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

9.

10.

Art. 26 bis Scambio di dati personali con parti private in situazioni di crisi online

1. In situazioni di crisi online Europol può ricevere dati personali direttamente da parti private e trattarli conformemente all’articolo 18.

2.

Se riceve dati personali da una parte privata di un paese terzo, Europol trasmette tali dati e i risultati della propria analisi e della verifica di tali dati solo a uno Stato membro o a un paese terzo interessato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

Europol può trasferire i risultati della sua analisi e della verifica i dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo al paese terzo interessato a norma dell’articolo 25, paragrafo 5 o 6.

3. Europol può trasmettere o trasferire dati personali a parti private in singoli casi, fatta salva qualsiasi eventuale limitazione indicata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l’articolo 67, qualora la trasmissione o il trasferimento di tali dati siano strettamente necessari per affrontare le situazioni di crisi online e i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgano sull’interesse pubblico che richiede che i dati siano trasmessi o trasferiti.

4. Qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell’Unione o in un paese terzo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, il trasferimento esige l’autorizzazione da parte del direttore esecutivo.

5. Europol assiste le autorità competenti degli Stati membri, scambia informazioni e coopera con esse in merito alla trasmissione o al trasferimento di dati personali a parti private a norma del paragrafo 3 o 4, in particolare per evitare la duplicazione degli sforzi, migliorare il coordinamento ed evitare interferenze con le indagini in diversi Stati membri.

6.

Europol può chiedere agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel loro territorio, affinché condividano tali dati con Europol. Tali richieste sono motivate e quanto più possibile precise. I dati personali sono quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto necessario e proporzionato per permettere ad Europol di sostenere gli Stati membri ad affrontare le situazioni di crisi online.

Nonostante la competenza giurisdizionale degli Stati membri riguardo alla diffusione dei contenuti in relazione ai quali Europol chiede i dati personali, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti possano trattare le richieste di cui al primo comma conformemente al loro diritto nazionale al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi.

7. Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento. Su richiesta del GEPD, Europol rende tali registrazioni disponibili al GEPD in conformità dell’articolo 39 bis.

8. Se i dati personali ricevuti o da trasferire influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l’unità nazionale dello Stato membro in questione.

Art. 26 ter Scambio di dati personali con parti private per affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico

1. Europol può ricevere dati personali direttamente da parti private e trattarli conformemente all’articolo 18 per affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera y).

2.

Qualora riceva dati personali da una parte privata stabilita in un paese terzo, Europol trasmette tali dati e i risultati della propria analisi e della verifica di tali dati solo a uno Stato membro o a un paese terzo interessato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

Europol può trasferire i risultati dell’analisi e della verifica dei dati di cui al primo comma del presente paragrafo al paese terzo interessato a norma dell’articolo 25, paragrafo 5 o 6.

3. Europol può trasmettere o trasferire dati personali a parti private in singoli casi, fatta salva qualsiasi eventuale limitazione indicata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l’articolo 67, qualora la trasmissione o il trasferimento di tali dati siano strettamente necessari per affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico online di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera y), e i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgano sull’interesse pubblico che richiede che tali dati personali siano trasmessi o trasferiti.

4. Qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell’Unione o in un paese terzo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, il trasferimento esige l’autorizzazione da parte del direttore esecutivo.

5. Europol assiste le autorità competenti, scambia informazioni e coopera con le autorità competenti degli Stati membri in merito alla trasmissione o al trasferimento di dati personali a parti private a norma del paragrafo 3 o 4, in particolare per evitare la duplicazione degli sforzi, migliorare il coordinamento ed evitare interferenze con le indagini in diversi Stati membri.

6.

Europol può chiedere agli Stati membri, tramite le loro unità nazionali, di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private stabilite o aventi un rappresentante legale nel loro territorio, affinché condividano tali dati con Europol. Tali richieste sono motivate e quanto più possibile precise e i dati personali sono quanto meno possibile sensibili e strettamente limitati a quanto proporzionato e necessario per permettere ad Europol di affrontare la diffusione online di materiale pedopornografico online di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera y).

Nonostante la competenza giurisdizionale degli Stati membri riguardo alla diffusione dei contenuti in relazione ai quali Europol chiede i dati personali, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti degli Stati membri possano trattare le richieste di cui al primo comma conformemente al loro diritto nazionale al fine di fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi.

7. Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento. Su richiesta al GEPD, Europol rende tali registrazioni disponibili al GEPD in conformità dell’articolo 39 bis.

8. Se i dati personali ricevuti o da trasferire influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l’unità nazionale dello Stato membro in questione.

Art. 27 Informazioni provenienti da persone private

1.

Nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, Europol può ricevere e trattare le informazioni provenienti da persone private.

Europol tratta i dati personali provenienti da persone private solo a condizione che siano pervenuti attraverso:

  1. a) un’unità nazionale conformemente al diritto nazionale;

  2. b) il punto di contatto di un paese terzo o un’organizzazione internazionale a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera c); o

  3. c) un’autorità di un paese terzo o un’organizzazione internazionale di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a) o b), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis.

  1. b)

  2. c)

2. Qualora Europol riceva informazioni, compresi i dati personali, provenienti da persone private residenti in un paese terzo diverso da quelli di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a) o b), o all’articolo 25, paragrafo 4 bis, Europol trasmette tali informazioni solo ad uno Stato membro o a tale paese terzo.

3. Se i dati personali ricevuti influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l'unità nazionale dello Stato membro in questione.

4. Europol non contatta persone private per reperire informazioni.

5. Fatti salvi gli articoli 36 e 37, Europol non può trasferire dati personali a persone private.

Capo VI. Protezione dei dati

Art. 27 bis Trattamento dei dati personali da parte di Europol

1.

Al trattamento dei dati personali da parte di Europol si applicano, fatto salvo il presente regolamento, l’articolo 3 e il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725.

Al trattamento dei dati personali amministrativi da parte di Europol si applica il regolamento (UE) 2018/1725, ad eccezione del capo IX.

2. I riferimenti ai «dati personali» nel presente regolamento devono essere letti come riferimenti ai «dati personali operativi» definiti all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1725, salvo diversa disposizione nel presente regolamento.

3. Il consiglio di amministrazione adotta norme per stabilire i termini per la conservazione dei dati personali amministrativi.

Art. 29 Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni

1. L'affidabilità della fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte:

A) non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;

B) l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

C) l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

X) l'affidabilità della fonte non può essere valutata.

2. L'esattezza delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione dell'informazione:

1) l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;

2) l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita;

3) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avvalorata da altre informazioni già registrate;

4) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avvalorata.

3. Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, Europol giunge alla conclusione che la valutazione di cui al paragrafo 1 o 2 deve essere rettificata, ne informa lo Stato membro interessato e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo Europol non può modificare la valutazione.

4. Se riceve da uno Stato membro informazioni non corredate di una valutazione di cui al paragrafo 1 o 2, Europol cerca di stabilire l'affidabilità della fonte o l'esattezza dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati e informazioni specifici ha luogo di concerto con lo Stato membro che li ha forniti. Uno Stato membro e Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l'informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati il codice di valutazione X) di cui al paragrafo 1 e il codice di valutazione 4) di cui al paragrafo 2.

5. Il presente articolo si applica per analogia quando Europol riceve dati o informazioni da un organismo dell'Unione, un paese terzo, un'organizzazione internazionale o una parte privata.

6. L'informazione che proviene da una fonte accessibile al pubblico è valutata da Europol secondo i codici di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Quando l'informazione risulta da un'analisi effettuata da Europol nello svolgimento dei suoi compiti, Europol valuta tale informazione conformemente al presente articolo e di concerto con gli Stati membri partecipanti all'analisi.

Art. 30 Trattamento di categorie particolari di dati personali e di diverse categorie di interessati

1. È consentito il trattamento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore agli anni diciotto se strettamente necessario e proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.

2. Il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali che rivelino la razza, l’origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona fisica sono autorizzati solo se strettamente proporzionato e necessario ai fini dei progetti di ricerca e innovazione di cui all’articolo 33 bis e per finalità operative, rientranti negli obiettivi di Europol, e per la sola finalità di prevenire o combattere forme di criminalità rientranti nell’ambito degli obiettivi di Europol. Tale trattamento è altresì soggetto alle garanzie adeguate di cui al presente regolamento con riguardo ai diritti e alle libertà dell’interessato e, ad eccezione dei dati biometrici trattati ai fini dell’identificazione univoca di una persona fisica, è consentito solo se tali dati integrano altri dati personali trattati da Europol. È vietata la selezione di un particolare gruppo di persone basata unicamente su tali dati personali.

2 bis. Il responsabile della protezione dei dati è informato senza indebito ritardo nel caso in cui sia effettuato un trattamento di dati personali a norma del presente articolo.

3.

Solo Europol ha accesso diretto ai dati personali del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2. Il direttore esecutivo autorizza debitamente l’accesso di un numero limitato di funzionari di Europol ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

Fatto salvo il primo comma, ove ciò sia necessario per garantire l’accesso ai dati personali ai funzionari delle autorità competenti degli Stati membri o a agenzie dell’Unione sulla base del titolo V TFUE per lo svolgimento dei loro compiti, nei casi di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2 bis del presente regolamento, o per progetti di ricerca e innovazione conformemente all’articolo 33 bis, paragrafo 2, lettera d) del presente regolamento, il direttore esecutivo autorizza debitamente l’accesso di un numero limitato di tali funzionari.

4.

5. I dati personali del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono trasmessi a Stati membri o organismi dell’Unione né trasferiti a paesi terzi e organizzazioni internazionali, salvo che tale trasmissione o trasferimento siano richiesti a norma del diritto dell’Unione o siano strettamente necessari e proporzionati in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e avvengano in conformità del capo V.

6. Ogni anno Europol presenta al GEPD un quadro statistico di tutti i dati personali del tipo di cui al paragrafo 2 oggetto di trattamento.

Art. 31 Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati personali

1. I dati personali trattati da Europol sono da essa conservati solo per il tempo necessario e proporzionato ai fini per i quali i dati sono trattati.

2. In ogni caso, entro tre anni dall'avvio del trattamento iniziale dei dati personali, Europol esamina la necessità di un'ulteriore conservazione. Europol può decidere di continuare a conservare i dati fino all'esame successivo, che ha luogo dopo un ulteriore periodo di tre anni, qualora l'ulteriore conservazione sia ancora necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati dopo tre anni.

3. Se i dati personali del tipo di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il GEPD.

4. Qualora uno Stato membro, un organismo dell'Unione, un paese terzo o un'organizzazione internazionale abbia indicato, al momento del trasferimento, limitazioni sui dati personali per quanto concerne la loro cancellazione o distruzione anticipata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, Europol cancella i dati personali in osservanza di tali limitazioni. Ove, sulla base di informazioni più ampie di quelle possedute dal fornitore dei dati, si ritenga necessario continuare a conservare i dati affinché Europol svolga i suoi compiti, quest'ultima chiede al fornitore dei dati l'autorizzazione all'ulteriore conservazione e giustifica la propria richiesta.

5. Qualora uno Stato membro, un organismo dell'Unione, un paese terzo o un'organizzazione internazionale cancelli dai propri archivi dati personali forniti a Europol, informa quest'ultima al riguardo. Europol cancella i dati a meno che, sulla base di informazioni più ampie di quelle possedute dal fornitore dei dati, si ritenga necessario continuare a conservare i dati affinché Europol svolga i suoi compiti. Europol informa il fornitore dei dati dell'ulteriore conservazione di tali dati e fornisce una giustificazione.

6. I dati personali non sono cancellati:

  1. a) se ciò rischia di ledere gli interessi di un interessato da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso esplicito e scritto dell'interessato;

  2. b) quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario agli Stati membri o a Europol, se del caso, ad effettuare le opportune verifiche;

  3. c) quando devono essere conservati a fini probatori ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; oppure

  4. d) quando l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo.

Art. 33 bis Trattamento dei dati personali a fini di ricerca e innovazione

1.

Europol può trattare dati personali per le finalità legate ai suoi progetti di ricerca e innovazione a condizione che il trattamento di tali dati personali:

  1. a) sia strettamente necessario e debitamente motivato per conseguire gli obiettivi del progetto in questione;

  2. b) per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali, sia strettamente necessario e soggetto a garanzie adeguate, che possono includere la pseudonimizzazione.

Il trattamento di dati personali effettuato da Europol nel contesto dei progetti di ricerca e innovazione è guidato dai principi della trasparenza, della spiegabilità, della correttezza e della rendicontabilità.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, al trattamento di dati personali effettuato nel contesto di progetti di ricerca e innovazione di Europol, si applicano le garanzie seguenti:

  1. a) ogni progetto di ricerca e innovazione esige la previa autorizzazione del direttore esecutivo, in consultazione con il responsabile della protezione dei dati e con il responsabile dei diritti fondamentali, basata su:

    1. i) una descrizione degli obiettivi del progetto e della spiegazione di come il progetto assiste Europol o le autorità competenti degli Stati membri nei loro compiti;

    2. ii) una descrizione dell’attività di trattamento prevista che definisca gli obiettivi, la portata e la durata del trattamento e da cui risultino la necessità di trattare i dati personali e la proporzionalità del trattamento, ad esempio per studiare e testare soluzioni tecnologiche innovative e garantire l’esattezza dei risultati del progetto;

    3. iii) una descrizione delle categorie di dati personali da trattare;

    4. iv) una valutazione della conformità con i principi di protezione dei dati di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1725, dei termini per la conservazione e delle condizioni di accesso ai dati personali; e

    5. v) una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, compresi i rischi per tutti i diritti e le libertà degli interessati, il rischio di eventuali distorsioni nei dati personali da usare a fini di formazione di algoritmi e nei risultati del trattamento, come pure le misure previste per far fronte a tali rischi e per evitare violazioni dei diritti fondamentali;

  2. b) il GEPD è informato prima dell’avvio del progetto;

  3. c) il consiglio di amministrazione è consultato o informato prima dell’avvio del progetto, conformemente agli orientamenti di cui all’articolo 18, paragrafo 7;

  4. d) i dati personali da trattare nell’ambito del progetto:

    1. i) sono copiati temporaneamente in un ambiente separato, isolato e protetto di Europol ai soli fini dell’esecuzione del progetto;

    2. ii) sono accessibili solo dal personale Europol specificatamente autorizzato conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento e, fatte salve le misure di sicurezza tecniche, dal personale specificatamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione istituite sulla base del titolo V del TFUE;

    3. iii) non sono trasmessi, o trasferiti;

    4. iv) non comportano misure o decisioni aventi ripercussioni sugli interessati a seguito del loro trattamento;

    5. v) sono cancellati alla conclusione del progetto o alla scadenza dei termini di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 31;

  5. e) le registrazioni del trattamento dei dati personali nell’ambito del progetto sono conservate fino a due anni dopo la conclusione del progetto, unicamente per verificare l’esattezza dei risultati del trattamento dei dati e solo fintantoché necessario a tal fine.

3. Il consiglio di amministrazione stabilisce in un documento vincolante i progetti di ricerca e innovazione. Tale documento è aggiornato ove opportuno e messo a disposizione del GEPD ai fini dello svolgimento del suo controllo.

4. Europol conserva un documento contenente una descrizione dettagliata del processo e della logica alla base della formazione, della prova e della convalida degli algoritmi a fini di trasparenza della procedura e degli algoritmi, compreso il rispetto delle garanzie di cui al presente articolo, e per consentire la verifica dell’esattezza dei risultati basati sull’utilizzo di tali algoritmi. Su richiesta, Europol mette tale documento a disposizione delle parti interessate, compresi gli Stati membri e il gruppo di controllo parlamentare congiunto.

5.

Se i dati da trattare per un progetto di ricerca e innovazione sono stati forniti da uno Stato membro, da un organismo dell’Unione, da un paese terzo o da un’organizzazione internazionale, Europol richiede il consenso di tale fornitore dei dati conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, a meno che il fornitore dei dati abbia previamente autorizzato tale trattamento ai fini di progetti di ricerca e innovazione, in termini generali o a condizioni particolari.

Europol non tratta i dati a fini di progetti di ricerca e innovazione senza il consenso del fornitore dei dati. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

Art. 34 Notificazione di una violazione dei dati personali alle autorità interessate

1. Fatto salvo l’articolo 92 del regolamento (UE) 2018/1725, in caso di violazione dei dati personali, Europol notifica la violazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati senza indebito ritardo, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, del presente regolamento, nonché al fornitore dei dati interessato, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

  1. a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile e appropriato, le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;

  2. b) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

  3. c) descrivere le misure proposte o adottate da Europol per porre rimedio alla violazione dei dati personali; e

  4. d) ove opportuno, elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali.

3.

Art. 35 Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

Fatto salvo l’articolo 93 del regolamento (UE) 2018/1725, nel caso in cui Europol non disponga dei recapiti dell’interessato in questione, al fornitore dei dati è chiesto di comunicare all’interessato la violazione dei dati personali e di informare Europol della decisione presa. Gli Stati membri che forniscono i dati comunicano la violazione dei dati personali all’interessato in questione conformemente al diritto nazionale.

1.

2.

3.

4.

5.

Art. 36 Diritto di accesso dell'interessato

1.

2.

3. L’interessato che desideri esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, conformemente all’articolo 80 del regolamento (UE) 2018/1725, può presentare un’apposita domanda all’autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta o a Europol. Se la domanda è presentata a tale autorità, essa sottopone la domanda a Europol senza indebito ritardo ed entro un mese dal ricevimento.

4. Europol accusa ricezione della domanda di cui al paragrafo 3. Europol risponde alla domanda senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla ricezione della domanda dell'autorità nazionale.

5. Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, e il fornitore dei dati interessato sulla decisione da prendere. La decisione di accesso ai dati personali è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri e il fornitore dei dati direttamente interessato dall'accesso dell'interessato ai dati. Se uno Stato membro o il fornitore dei dati si oppone alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol in conformità del presente articolo, paragrafo 6. Europol tiene nella massima considerazione tali opposizioni. Europol comunica successivamente la sua decisione alle autorità competenti interessate, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, e al fornitore dei dati.

6.

7.

Art. 37 Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione dell'accesso

1. L’interessato che desideri esercitare il diritto di rettifica o cancellazione di dati personali che lo riguardano o di limitazione del loro trattamento, conformemente all’articolo 82 del regolamento (UE) 2018/1725, può presentare un’apposita domanda all’autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta o a Europol. Se la domanda è presentata a tale autorità, questa sottopone la domanda a Europol senza indebito ritardo e entro un mese dal ricevimento.

2.

3.

Fatto salvo l’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, anziché cancellarli, Europol limita l’accesso ai dati personali se sussistono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell’interessato.

I dati ai quali l’accesso è limitato sono trattati soltanto al fine di tutelare i diritti dell’interessato, quando è necessario per salvaguardare l’interesse vitale di un interessato o di un’altra persona, o per le finalità di cui all’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.

4. Qualora i dati personali di cui ai paragrafi 1 e 3 detenuti da Europol siano stati forniti da paesi terzi, organizzazioni internazionali o organismi dell’Unione, o siano stati forniti direttamente da parti private, reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico oppure siano il risultato di analisi di Europol, quest’ultima provvede alla rettifica o alla cancellazione di tali dati, o alla limitazione del trattamento degli stessi e ne informa, se del caso, i fornitori dei dati.

5. Qualora i dati personali di cui ai paragrafi 1 e 3 detenuti da Europol siano stati forniti a Europol da Stati membri, gli Stati membri interessati provvedono alla rettifica o alla cancellazione di tali dati o alla limitazione del trattamento degli stessi in cooperazione con Europol nei limiti delle rispettive competenze.

6. Se i dati personali errati sono stati trasferiti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancato trasferimento o sono trasferiti in violazione del presente regolamento, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione del presente regolamento, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con il fornitore dei dati interessato.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tutti i destinatari dei dati interessati sono informati senza indugio. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, alla cancellazione dei dati o alla limitazione dell'accesso agli stessi nei rispettivi sistemi conformemente alle norme loro applicabili.

8.

9.