Sez. L, Ordinanza n. 27116 del 09/10/2025 (Rv. 676916-02)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già parzialmente riconosciute - Ricalcolo - Decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d, d.l. n. 98 del 2011 - Applicazione alle differenze sui ratei maturati antecedentemente al triennio dalla proposizione della domanda giudiziale.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)