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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 105 del 1997

Decisione
decisa il 1997-04-07, depositata il 1997-04-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:105
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23223

  • Espropriazione per pubblica utilità
  • <<Risarcimento del danno>> conseguente alla perdita del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla pubblica amministrazione
  • Estensione a detto risarcimento dei criteri stabiliti per la determinazione dell'indennizzo espropriativo
  • Dedotta violazione degli artt. 3, 24, 28, 42, 43, 97 e 113 Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, poiché la norma impugnata è stata già sottoposta all'esame della Corte e dichiarata illegittima, 'in parte qua', con sentenza n. 369 del 1996. red.: G. Leo

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio 1996 dal tribunale di Reggio Calabria, il 27 febbraio 1996 dal tribunale di Benevento, il 2 settembre 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Bologna, il 15 febbraio ed il 30 gennaio 1996 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 23 gennaio 1996 dal tribunale di Reggio Calabria, il 18 ottobre 1996 dal tribunale di Frosinone ed il 27 febbraio 1996 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, rispettivamente iscritte ai nn. 1233, 1246, 1258, 1297, 1298, 1321, 1329 e 1331 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 49 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di costituzione della FE.FRA. s.r.l; Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che nel corso di otto giudizi per risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, i tribunali di Reggio Calabria (con due ordinanze: nn. 1233 e 1321 del 1996), Santa Maria Capua Vetere (con tre ordinanze: nn. 1297, 1298, 1331 del 1996) Benevento (n. 1246/1996), Frosinone (n. 1329/1996) ed il g. i. presso il tribunale di Bologna (1258/1996) hanno sollevato - in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 28, 42, 43, 97 e 113 della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui detta norma estende al "risarcimento del danno" (conseguente alla perdita del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla pubblica amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la determinazione dell'indennizzo espropriativo; che nei giudizi innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parti (tranne che in quello sollevato dal tribunale di Bologna) né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
punto 2
Considerato - a prescindere dalla nuova disciplina della materia introdotta dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiuntivo di un comma 7-bis al citato art. 5-bis - che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, e dichiarata illegittima, in parte qua, con sentenza n. 369 del 2 novembre 1996; che ciò comporta, comunque, la manifesta inammissibilità della odierna questione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997. Il Presidente e redattore: Granata Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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