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Sez. 2, Sentenza n. 26289 del 27/09/2025 (Rv. 676709-01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IN GENERE | Azione di riduzione - Legittimario pretermesso - Presupposto - Sussistenza di una asse da dividere -"Relictum" di valore irrisorio - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676709-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IN GENERE

L'art. 564 c.c., laddove prevede a carico del legittimario la previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, presuppone la preventiva constatazione del valore dell'asse ereditario da dividere, giacché la sua valutazione economica consente di verificare l'effettività della lesione della riserva, sicché non è configurabile alcuna esigenza di tutela sia nel caso in cui non sussista alcun asse da dividere, sia qualora i beni relitti siano di valore talmente irrisorio da non costituire un asse ereditario rilevante ai fini della divisione ereditaria.

Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)