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Sez. 1, Sentenza n. 3248 del 20/07/1977 (Rv. 386774 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - LIMITAZIONI - CONCESSIONI PER IMPIANTI IDROELETTRICI - OPERE SULL'ALVEO, SULLE SPONDE ED ARGINATURE - SUSSISTENZA - OPERE DI ENTROTERRA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386774-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - LIMITAZIONI - CONCESSIONI PER IMPIANTI IDROELETTRICI - OPERE SULL'ALVEO, SULLE SPONDE ED ARGINATURE - SUSSISTENZA - OPERE DI ENTROTERRA - ESCLUSIONE.*

Nel disciplinare il trasferimento all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche, la limitazione dell'indennizzo contenuta nel terzo comma dell'art 3 del DPR 25 febbraio 1963, n 138, secondo cui 'in caso di concessione per impianti idroelettrici, nella stima si tien conto anche della residua durata della stessà concerne unicamente quelle opere gia singolarmente elencate dall'art 30 del tu sulle acque e gli impianti elettrici (RD 11 dicembre 1933, n 1775), e cioe quelle opere che al termine della concessione sarebbero state ritenute senza compenso dallo stato, qualora non ne fosse stata imposta la demolizione: essa percio riguarda soltanto le opere costruite 'sull'alveo, sulle sponde e sulle arginaturè, mentre per le opere cosiddette 'di entroterrà restano in vigore i normali criteri di stima adottabili in caso di comune espropriazione.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 30, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)