Sez. 2, Ordinanza n. 5148 del 06/03/2026 (Rv. 678594-01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI DEL VETTORE, DEL MANDATARIO E DEPOSITARIO | Diritto di ritenzione - Privilegio speciale - Crediti del trasportatore - Sussistenza - Limiti.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI DEL VETTORE, DEL MANDATARIO E DEPOSITARIO
Il vettore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c., esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione fino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l'esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti costituiscano l'oggetto di un rapporto negoziale unitario.
Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 2756, Cod. Civ. art. 2761
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)