Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14143 del 20/06/2014 (Rv. 631514 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno di divorzio - Revisione - Valutazione del giudice - Contenuto - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In materia di revisione dell'assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale. (Nelle specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, assumendo che il marito non poteva eludere il suo obbligo di mantenimento della moglie creando una esposizione debitoria dovuta ad un acquisto immobiliare, e che l'accertamento, a carico del primo, di un'evasione fiscale rendeva incerto l'ammontare dei suoi redditi attuali, comunque evidentemente superiori a quanto dichiarato).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)