Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003 relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo3,
La pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.
La lotta contro le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) esige una stretta cooperazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'applicazione delle disposizioni in materia.
Le misure di armonizzazione delle disposizioni fiscali adottate per completare il mercato interno dovrebbero pertanto comprendere l'istituzione di un sistema comune di scambio d'informazioni tra gli Stati membri nell'ambito del quale le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione dell'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni.
La memorizzazione e la trasmissione elettronica di taluni dati ai fini del controllo dell'IVA è indispensabile per il corretto funzionamento del regime dell'IVA.
Le condizioni per lo scambio e l'accesso diretto degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente in ciascuno Stato membro dovrebbero essere definite in maniera chiara. Gli operatori dovrebbero avere accesso a tali dati, se necessario, ai fini del rispetto dei loro obblighi.
Lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi. A tal fine, l'applicazione del regime particolare temporaneo per la prestazione di servizi elettronici di cui all'articolo 26 quater della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme4 — esige la definizione di norme relative alla fornitura di informazioni e al trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione e lo Stato membro di consumo.
Il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)5, ha istituito al riguardo un sistema di stretta collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione.
Il regolamento (CEE) n. 218/92 completa le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette6.
I due strumenti giuridici si sono rivelati efficaci ma sono ormai insufficienti per far fronte alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa derivanti dall'integrazione sempre più stretta delle economie nel mercato interno.
L'esistenza di due strumenti distinti per la cooperazione in materia di IVA si è inoltre rivelata un freno a una cooperazione efficace tra le amministrazioni tributarie.
I diritti e gli obblighi di tutte le parti interessate non sono sufficientemente definiti. Si è rivelato pertanto necessario stabilire regole più chiare e cogenti in materia di cooperazione tra Stati membri.
Non vi sono inoltre sufficienti contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali antifrode, in quanto di norma la comunicazione ha luogo tra gli uffici centrali di collegamento. Ciò riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e implica termini di comunicazione troppo lunghi. Occorrerebbe pertanto prevedere misure atte a consentire contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e più rapida.
La cooperazione infine non è abbastanza intensiva in quanto, oltre al sistema di scambi di informazioni (VIES), vi sono pochi scambi automatici o spontanei di informazioni tra gli Stati membri. Occorrerebbe rendere gli scambi di informazioni tra le amministrazioni, e tra queste e la Commissione, più intensivi e più rapidi per combattere più efficacemente la frode.
È pertanto opportuno fondere e rafforzare le disposizioni sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA del regolamento (CEE) n. 218/92 e della direttiva 77/799/CEE. Si dovrebbe far ricorso a tal fine, per chiarezza, ad un unico, nuovo strumento che sostituisca il regolamento (CEE) n. 218/92.
Il presente regolamento dovrebbe far salve le altre misure comunitarie che contribuiscono alla lotta contro le frodi relative all'IVA.
Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati7, per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima.
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione8.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1
1.
Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa all'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.
A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente tale imposta.
Il presente regolamento inoltre definisce norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni con mezzi elettronici, in particolare per quanto riguarda l'IVA sulle operazioni intracomunitarie.
Per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto9, esso prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all’IVA su servizi forniti per via elettronica conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, di detta direttiva, ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti dal regime speciale, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.
2. Il presente regolamento fa salva l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
Art. 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) autorità competente di uno Stato membro
in Belgio:
Le Ministre des Finances
De Minister van financiën
in Bulgaria Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите
nella Repubblica ceca: Ministerstvo financí
in Danimarca: Skatteministeren
in Germania: Bundesministerium der Finanzen
in Estonia: Maksuamet
in Grecia: Yπουργειο Oικονομίας και Οικονομικων
in Spagna: El Secretario de Estado de Hacienda
in Francia: Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
in Irlanda: The Revenue Commissioners
in Italia: Il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali
a Cipro: Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του
in Lettonia: Valsts ieņēmumu dienests
in Lituania: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
in Lussemburgo: L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines
in Ungheria: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája
a Malta: Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi
nei Paesi Bassi: De minister van Financiën
in Austria: Bundesminister für Finanzen
in Polonia: Minister Finansów
in Portogallo: O Ministro das Finanças
in Romania Agenția Națională de Administrare Fiscală
in Slovenia: Ministrstvo za finance
in Slovacchia: Ministerstvo financií
in Finlandia:
Valtiovarainministeriö
Finansministeriet
in Svezia: Chefen för Finansdepartementet
nel Regno Unito: The Commissioners of Customs and Excise
2) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
3) «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata che è stato designato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento;
4) «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4;
5) «autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
6) «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
7) «operazioni intracomunitarie»: la fornitura intracomunitaria di beni o la prestazione intracomunitaria di servizi;
8) «fornitura intracomunitaria di beni»: una fornitura di beni che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;
9) «prestazione intracomunitaria di servizi»: una prestazione di servizi che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;
10) «acquisizione intracomunitaria di beni»: l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l’articolo 20 della direttiva 2006/112/CE;
11) «numero d’identificazione IVA»: il numero previsto dagli articoli 214, 215 e 216 della direttiva 2006/112/CE;
12) «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA;
13) «scambio automatico»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro a intervalli regolari prestabiliti;
14) «scambio automatico organizzato»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro nel momento in cui sono disponibili;
15) «scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;
16) persona:
a) una persona fisica;
b) una persona giuridica; o
c) dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;
17) «permettere l'accesso»: autorizzare l'accesso alla banca dati elettronica in questione e fornire dati con mezzi elettronici;
18) «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
19) «Rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dalla Comunità per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.
Art. 3
1. Le autorità competenti di cui all'articolo 2, punto 1, sono le autorità a nome delle quali va applicato il presente regolamento, direttamente o mediante delega.
2. Ciascuno Stato membro designa un unico ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare i servizi di collegamento. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali servizi e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.
4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può inoltre designare, alle condizioni da essa fissate, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. In tal caso può limitare la portata di siffatta designazione. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.
5. I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli articoli 11 e 13 sono comunque considerati funzionari all'uopo competenti, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti.
6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di assistenza, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro alle condizioni da questo stabilite.
7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un'azione all'esterno della sua circoscrizione territoriale o della sua sfera funzionale, trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all'articolo 8 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.
Art. 4
1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1 hanno raccolto con l'autorizzazione o su richiesta dell'autorità giudiziaria.
2. Tuttavia, quando ai sensi della legislazione nazionale l'autorità competente ha la facoltà di comunicare l'informazione di cui al paragrafo 1, tale comunicazione può aver luogo nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione risulta necessaria in base alla legislazione nazionale.
Capo II. Scambio di informazioni su richiesta
Sezione 1. Richiesta di informazioni e richiesta di indagini amministrative
Art. 5
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 1, anche in relazione a uno o più casi specifici.
2. Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.
3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. Se lo Stato membro ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all'autorità richiedente le ragioni di questo parere.
4. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.
Art. 6
Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell'articolo 5 sono trasmesse, per quanto possibile, mediante un formulario tipo adottato secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.
Art. 7
1. Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.
2. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.
Sezione 2. Termine per la comunicazione di informazioni
Art. 8
L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui agli articoli 5 e 7 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese.
Art. 9
Per alcune categorie di casi specifici tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli contemplati all'articolo 8.
Art. 10
L'autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa immediatamente per iscritto l'autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.
Sezione 3. Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative
Art. 11
1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, agenti debitamente autorizzati dalla prima possono essere presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata per scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere gli agenti dell'autorità interpellata, agli agenti dell'autorità richiedente è data copia della documentazione che riporta le informazioni richieste.
2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, agenti designati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Le indagini amministrative sono svolte esclusivamente dagli agenti dell'autorità interpellata. Gli agenti dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari gli agenti dell'autorità interpellata. Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.
3. Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.