Sez. 4, Sentenza n. 49875 del 20/09/2018 Ud. (dep. 02/11/2018) Rv. 274044 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Motivi dichiarati assorbiti in sede di annullamento con rinvio - Obbligo del giudice del rinvio di riesaminare anche le questioni oggetto degli stessi – Sussistenza – Condizioni.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere, senza alcun vincolo, le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello. (Fattispecie in cui nel giudizio rescindente la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al difetto di giurisdizione relativamente ad imputazioni per traffico internazionale di stupefacenti, dichiarando assorbiti gli altri motivi, ed il giudice del rinvio aveva omesso di esaminare le questioni relative alla richiesta qualificazione del reato nella ipotesi di cui al quinto comma dell'art.73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)