Sez. 2, Ordinanza n. 3251 del 05/02/2024 (Rv. 670285-01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Nozione di strada - Criterio determinante - Proprietà - Irrilevanza - Destinazione ad uso pubblico - Rilevanza - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.
Cod. Strada art. 21 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)