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Sez. 2, Ordinanza n. 3251 del 05/02/2024 (Rv. 670285-01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Nozione di strada - Criterio determinante - Proprietà - Irrilevanza - Destinazione ad uso pubblico - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670285-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.

Cod. Strada art. 21 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)