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Sez. 5, Sentenza n. 3244 del 27/11/1985 Ud. (dep. 28/04/1986) Rv. 172529 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE - OPERATIVITÀ "EX NUNC" - REVOCA DELLA SENTENZA DI RIABILITAZIONE - OPERATIVITÀ "EX TUNC" (MOMENTO DELLA VERIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI FISSATE DALLA LEGGE PER LA REVOCA) - CONSEGUENZE - LEGITTIMITÀ DEL COMPUTO DELLA RECIDIVA CON LA SENTENZA DI REVOCA DELLA RIABILITAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172529-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE - OPERATIVITÀ "EX NUNC" - REVOCA DELLA SENTENZA DI RIABILITAZIONE - OPERATIVITÀ "EX TUNC" (MOMENTO DELLA VERIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI FISSATE DALLA LEGGE PER LA REVOCA) - CONSEGUENZE - LEGITTIMITÀ DEL COMPUTO DELLA RECIDIVA CON LA SENTENZA DI REVOCA DELLA RIABILITAZIONE.*

A differenza del provvedimento di riabilitazione, avente carattere costitutivo in quanto ricollega la pronunzia all'osservanza di alcune condizioni indicate dalla legge (come il decorso del tempo) e richiede un apprezzamento discrezionale del giudice, come la valutazione del requisito della buona condotta, dal quale dipende lo accoglimento dell'istanza, ed opera di conseguenza "ex nunc" con la produzione dei propri effetti dal momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile, il provvedimento col quale vien disposta la revoca della sentenza di riabilitazione ha invece natura dichiarativa, per l'intrinseco suo carattere di mero accertamento, essendo limitata l'indagine ad una semplice verifica delle condizioni fissate dalla legge per la revoca, e produce in conseguenza i propri effetti "ex tunc" in quanto retroagisce al momento in cui le predette condizioni si sono verificate.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Cod. Pen. art. 180

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)