diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 15222 del 30/05/2023 (Rv. 667963 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Impugnazione di delibera assembleare - Legittimazione attiva - Soggetti diversi dal proprietario della singola unità immobiliare - Conduttore - Esclusione - Delibera incidente sul diritto di godimento del conduttore - Azione ex artt. 1585 e 1586 c.c. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2023-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667963-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di condominio solo i condomini, titolari di diritti reali sulle unità immobiliari, hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea; facoltà riconosciuta anche ai conduttori limitatamente alle ipotesi regolate dall'art. 10, comma 1, della l. n. 392 del 1978, potendo quest'ultimi, in caso di approvazione di una delibera che arreca pregiudizio, ovvero molestia, all'esercizio del loro diritto di godimento dell'immobile, avvalersi delle tutele di cui agli artt. 1585 e 1586 c.c.

Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 1586, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)