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Sez. 3, Sentenza n. 38708 del 04/06/2004 Cc. (dep. 04/10/2004) Rv. 229639 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Marcatura CE sui giocattoli - Apposta indebitamente - Reato di cui all'art. 11 legge n. 313 del 1991 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229639-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 11, comma secondo, della legge 27 settembre 1991 n. 313, apposizione indebita di marcatura CE sui giocattoli da parte del fabbricante o del mandatario nella Comunità, non è necessaria la immissione in commercio o la vendita o la distribuzione al pubblico del giocattolo, atteso che il reato de quo si realizza con la apposizione indebita della citata marcatura. (Nell'occasione la Corte ha inoltre sottolineato come ai sensi dell'art. 10, comma primo bis, della citata legge n. 313 sussiste in tal caso l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE entro il termine di giorni sessanta, prevedendosene in difetto il ritiro dal mercato).

Riferimenti normativi: Legge 27/09/1991 num. 313 art. 10 com. 1, Legge 27/09/1991 num. 313 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)