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Sez. 2, Sentenza n. 2790 del 30/12/1970 (Rv. 349286 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI DEL RAPPRESENTANTE - COMUNICAZIONE DELLA QUALITA DI RAPPRESENTANTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349286-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI DEL RAPPRESENTANTE - COMUNICAZIONE DELLA QUALITA DI RAPPRESENTANTE - LIMITI.*

Il principio secondo il quale chi agisce nel nome e per conto di un altro soggetto deve espressamente far conoscere all'altro contraente la sua qualita di rappresentante, vale soltanto nel caso in cui tale qualita non sia gia nota al contraente medesimo e neppure possa essere dedotta da altri univoci elementi. (V 1934'67, mass n 328885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)