diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 381 del 1991

Decisione
decisa il 1991-10-08, depositata il 1991-10-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:381
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17558

  • Processo penale
  • Norme di coordinamento
  • Giudizio direttissimo
  • Possibilità di procedervi anche per i reati concernenti armi e o esplosivi o commessi a mezzo della stampa
  • Mancata inclusione di tali ipotesi fra i casi previsti dalla legge di delega
  • Denunciata incidenza sul diritto di difesa e ingiustificata differenziazione di trattamento, in conseguenza della soppressione dell'udienza preliminare. questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - V. S. n. 68/1991.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Manzo Antonio, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271): a) in riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), in quanto la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è riconosciuto il potere di presentare l'imputato direttamente a giudizio, non comprende le altre due ipotesi previste dalla norma impugnata (reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi con il mezzo della stampa); b) in quanto la soppressione dell'udienza preliminare, conseguente all'obbligatorietà del giudizio direttissimo per i predetti reati, comporterebbe per chi sia chiamato a risponderne un trattamento ingiustificatamente differenziato ed una compressione del diritto di difesa;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento; che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 4 febbraio 1991 - norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze