Sez. L, Ordinanza n. 19420 del 11/09/2006 (Rv. 592416 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversie di lavoro della gente di mare - Individuazione del giudice territorialmente competente - Criteri ex art. 603 cod. nav. - Applicabilità ai dipendenti di una ditta appaltatrice di servizi a bordo - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di competenza territoriale in ordine alle controversie individuali di lavoro nautico, l'art. 603 cod. nav., valido per la gente di mare, ossia per personale vincolato ad un contratto di arruolamento, addetto ai servizi di bordo elencati tassativamente nell'art. 115 cod. nav. ed iscritto nelle matricole di cui al successivo art. 118, non si applica ai lavoratori che non siano legati da un contratto di lavoro con l'armatore, bensì siano dipendenti di una società appaltatrice dei servizi di ristorazione a bordo. In tal caso la competenza territoriale va determinata ai sensi del capoverso dell'art. 413 cod. proc. civ., con riferimento al luogo di nascita del rapporto di lavoro, che coincide con il luogo in cui la parte proponente riceve l'accettazione della proposta contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 115, Cod. Navig. art. 118, Cod. Navig. art. 603 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)