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Sez. 2, Sentenza n. 15545 del 20/06/2013 (Rv. 627001 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - IN GENERE | Doppio contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili unitariamente considerati - Indicazione unitaria del prezzo - Idoneità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627001-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - IN GENERE

La stipulazione di due contratti preliminari di vendita cumulativa, aventi ad oggetto beni immobili considerati come un "unicum", con la pattuizione di un solo prezzo, può essere ricondotta ad una unitaria manifestazione negoziale facente capo ad un contratto preliminare complesso, avente ad oggetto una prestazione unica ed inscindibile, disciplinata dall'art. 1316 cod. civ.; ne consegue che l'impossibilità di distinguere la parte di prezzo riferibile all'una o all'altra promessa di vendita non determina la nullità dei preliminari medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1317, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1540, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)