Sez. 4, Sentenza n. 62 del 15/01/1969 Ud. (dep. 09/04/1969) Rv. 110984 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO -OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO -OMESSA ASSISTENZA ALL'INVESTITO - DELITTO DI OMISSIONE DI SOCCORSO -CONCORSO FORMALE - NON SUSSISTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO -OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO -OMESSA ASSISTENZA ALL'INVESTITO - DELITTO DI OMISSIONE DI SOCCORSO -CONCORSO FORMALE - NON SUSSISTE.*
Per il principio di specialita sancito dall'art.15 cod.pen., non puo configurarsi il concorso formale tra il reato di cui all'art.133, terzo comma, del codice stradale e il delitto di omissione di soccorso di cui all'art.593, secondo comma, cod.pen., con la conseguenza che potra ravvisarsi o l'una o l'altra delle due ipotesi criminose a seconda della situazione nella quale l'autore del reato e venuto a trovarsi tra le due norme incriminatrici esiste invero un rapporto da genus ad speciem, in quanto la prima contiene tutti gli estremi della seconda, ai quali si aggiungono altri elementi attinenti alla qualita di conducente e alla circostanza dell'investimento stradale.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 133, Cod. Strada art. 133, Cod. Pen. art. 593, Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)