Sez. 2, Sentenza n. 7875 del 04/08/1990 (Rv. 468582 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA - COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - RILEVANZA - CONDIZIONI - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - CONSEGUENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA - COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - RILEVANZA - CONDIZIONI - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - CONSEGUENZA.*
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sottoposti a condizione risolutiva, la Rilevanza del comportamento dei contraenti con riguardo all'inadempimento delle prestazioni a carico di ciascuno di essi ed al conseguente diritto della parte adempiente ad ottenere in giudizio la risoluzione del contratto medesimo, resta subordinata al mancato verificarsi dell'evento condizionante, con la conseguenza che avveratosi tale evento il venir meno ex tunc dell'efficacia interinalmente prodotta dal contratto preclude al giudice di prendere in considerazione le imputate inadempienze ai fini della domanda di risoluzione e di pronunciarsi sulla stessa, ancorché la domanda di accertamento dell'avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto sia stata avanzata in giudizio subordinatamente rispetto a quelle di risoluzione per inadempimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)