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Sez. 3, Ordinanza n. 34415 del 28/12/2025 (Rv. 677230-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' | Condanna alle spese - Pluralità soccombenti - Comunanza interessi - Nozione - Identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi - Diverso valore della domanda - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677230-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA'

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando le difese dei vari soccombenti, pur avendo gli stessi proposto domande di valore diverso, siano accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto.

Cod. Proc. Civ. art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)