Sez. 3, Sentenza n. 4899 del 14/03/2016 (Rv. 639345 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Diritto al risarcimento del danno da fatto illecito - Conoscenza o conoscibilità dell'esistenza e gravità del danno e della sua addebitabilità ad un soggetto determinato - Necessità - Fattispecie in tema di violenza sessuale su minore.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza. (Principio applicato dalla S.C. con riferimento alla pretesa risarcitoria azionata dalla vittima di una violenza sessuale perpetrata a suo carico all'età di nove anni, della quale, però, ella aveva acquisito consapevolezza solo quando, raggiunta l'età adulta e maturati i primi approcci alla sessualità, ebbe ad innestarsi il processo di slatentizzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)