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Sez. 3, Ordinanza n. 6545 del 19/03/2026 (Rv. 678232-01)

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) | Opposizione all'esecuzione - Debitore (anche se fallito) - Qualità di litisconsorte necessario - Sussistenza - Omessa evocazione in giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza e rimessione della causa al giudice di primo grado.
Stato
decisa il 2026-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678232-01

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO)

In tema di espropriazione ex artt. 602 ss. c.p.c., nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario contro il creditore procedente il debitore - anche ove fallito, per l'eventualità del ritorno in bonis - riveste il ruolo di litisconsorte necessario, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento dei presupposti dell'azione esecutiva è destinato a spiegare effetti immediati e diretti, con conseguente nullità (rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) della sentenza emessa all'esito del giudizio cui non abbia partecipato e rimessione della causa al giudice di primo grado.

Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)