Sez. 5, Sentenza n. 38101 del 05/07/2016 Ud. (dep. 13/09/2016) Rv. 267916 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione finalizzata alla commissione di truffe mediante la formazione e produzione di documenti falsi - Sopravvenuta abrogazione del reato fine di cui all'art. 485 cod. pen. - Irrilevanza penale "ex tunc" del fatto associativo riferito al reato abrogato - Conseguenze - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione per delinquere, la sopravvenuta depenalizzazione di uno dei reati costitutivi del programma criminoso determina, con effetto "ex tunc", il parziale effetto abrogativo dello stesso fatto associativo riferito al reato-fine abrogato, con la conseguente necessità della rideterminazione della pena. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di società finanziarie e reati contro le fede pubblica, tra quali il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. "medio tempore" abrogato dal D.Lgs. n. 7 del 2016).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)