Sez. 2, Sentenza n. 515 del 05/03/1968 Ud. (dep. 31/05/1968) Rv. 108075 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA -GIUDIZIO PER UN QUALSIASI FATTO DIVERSO E ANTERIORE ALL'ESTRADIZIONE - LEGITTIMITA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE -DIVIETO DI AVVALERSI DELLA DISPONIBILITA FISICA DELL'IMPUTATO.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA -GIUDIZIO PER UN QUALSIASI FATTO DIVERSO E ANTERIORE ALL'ESTRADIZIONE - LEGITTIMITA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE -DIVIETO DI AVVALERSI DELLA DISPONIBILITA FISICA DELL'IMPUTATO.*
L'estradizione riguarda la disponibilita fisica del giudicabile e del condannato, e non anche l'Esercizio dell'Azione penale, la quale anzi, di norma, non subisce limitazioni di sorta Ond'e che non deve ritenersi impedito il giudizio per un qualsiasi fatto diverso e anteriore all'estradizione, ma solo preclusa la possibilita di avvalersi della disponibilita fisica della persona dell'imputato in relazione ad un procedimento concernente un fatto diverso da quello commesso anteriormente all'estradizione. Viceversa, nel caso in cui la presenza fisica dell'imputato non assume particolare interesse per l'Esercizio dell'Azione penale, puo procedersi, purche siano osservate le norme sulla notificazione degli Atti e sia rispettato il diritto alla difesa. (V.107463, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)