Sez. 2, Sentenza n. 281 del 13/01/1984 (Rv. 432551 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA - NATURA - CARATTERI - RICOMPRENSIONE TRA LE CONTROVERSIE EX ART. 409 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA - NATURA - CARATTERI - RICOMPRENSIONE TRA LE CONTROVERSIE EX ART. 409 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Il contratto di concessione di vendita, con il quale il concessionario si impegna ad acquistare prodotti del concedente per rivenderli a terzi, è un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione del concessionario è svolta per proprio conto, a suo rischio e secondo autonome scelte, senza che eventuali clausole limitative dell'attività dello stesso, pur dirette alla tutela dell'interesse del concedente, sminuiscano il preminente ed assorbente interesse del concessionario a rivendere con profitto la merce acquistata e facciano sorgere un rapporto di collaborazione autonoma all'impresa del concedente. Conseguentemente le relative controversie esulano dalla previsione di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e sono devolute alla Competenza del giudice ordinario. (V 5071/79, mass n 401725).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)