diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1428 del 11/11/1970 Ud. (dep. 02/03/1971) Rv. 116932 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - DINIEGO BASATO SULLA SOLA GRAVITA DEL FATTO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1970-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116932-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - DINIEGO BASATO SULLA SOLA GRAVITA DEL FATTO - LEGITTIMITA.*

La gravita del fatto, da tenersi distinta dalla gravita del reato, puo bene costituire criterio di riferimento sufficiente per escludere l'applicazione dell'art 62 bis cod pen (attenuanti generiche), in quanto il giudice puo prendere in considerazione, fra gli elementi indicati dall'art 133 stesso codice, quello che ritenga prevalente sugli altri previsti dalla predetta norma, non venendo quindi meno all'Obbligo della motivazione anche se si limiti a indicare l'unica ragione da lui considerata ostativa alla concessione del beneficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)