Sez. 3, Sentenza n. 3548 del 13/02/2013 (Rv. 625278 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO | Art. 6, primo comma, della legge n. 392 del 1978 - Ambito di applicazione - Evento morte riguardante il soggetto che sia in precedenza subentrato al conduttore originario - Sussistenza - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO
L'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 trova applicazione anche qualora l'evento della morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato, ai sensi della stessa norma, nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)