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Sez. 6, Sentenza n. 2329 del 16/05/2000 Cc. (dep. 01/08/2000) Rv. 217565 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI | Intercettazioni telefoniche eseguite in territorio della Confederazione elvetica su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana - Espletamento e restituzione della rogatoria con espresso divieto di utilizzazione in procedure di "natura fiscale, a carattere penale o amministrativo" - Utilizzazione in processo penale per il reato di associazione per delinquere avente fra i reati fine anche quello di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Violazione del divieto - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217565-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI

Sono utilizzabili, perché non incorrono nel divieto di cui all'art. 729 c.p.p., le intercettazioni telefoniche effettuate per rogatoria nella Confederazione elvetica, in relazione alle quali lo stesso Stato estero abbia apposto la condizione di utilizzabilità solo in ambito di processi penali aventi ad oggetto reati di tipo comune, con esclusione di procedure di natura fiscale, a carattere penale o amministrativo, se il procedimento pendente in Italia, per il quale la rogatoria è stata richiesta ed espletata, riguardi il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, anche se tra i reati fine dell'associazione siano compresi (oltre a vari altri) delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Trattasi, infatti, di titolo di reato di natura del tutto diversa da quella fiscale. (Nella specie lo Stato straniero si era avvalso del potere che gli è riconosciuto in virtù della riserva apposta in occasione della adesione al Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, con verbale del 17 novembre 1981, alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, siglata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e resa esecutiva in Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215, esplicitamente imponendo tale limitazione con l'invio degli atti allegati alla espletata rogatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2, Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST., Tratt. Internaz. 17/03/1978, Tratt. Internaz. 20/04/1959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)