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Sez. 3, Sentenza n. 4920 del 10/08/1988 (Rv. 459740 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COLONICA IN CASA DI CIVILE ABITAZIONE E DESTINAZIONE DEL TERRENO DEL FONDO A SERVIZIO E ORNAMENTO DELLA STESSA - IRREVERSIBILE PERDITA DELL'ATTITUDINE ALLA COLTIVAZIONE AGRICOLA - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL COLTIVATORE PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459740-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COLONICA IN CASA DI CIVILE ABITAZIONE E DESTINAZIONE DEL TERRENO DEL FONDO A SERVIZIO E ORNAMENTO DELLA STESSA - IRREVERSIBILE PERDITA DELL'ATTITUDINE ALLA COLTIVAZIONE AGRICOLA - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL COLTIVATORE PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - INSUSSISTENZA.*

Con riguardo alla prelazione di fondi rustici, la circostanza della ristrutturazione della casa colonica in civile abitazione e della destinazione del terreno del fondo a servizio ed ornamento della stessa, come piazzale e giardino, non comporta, nel caso di vendita, l'insorgenza del diritto di prelazione del coltivatore-proprietario del fondo confinante solo nel caso che resti accertata l'irreversibile perdita dell'attitudine alla coltivazione agricola in conseguenza dell'effettiva trasformazione del suolo coltivabile, senza che di conseguenza a dimostrare quella diversa destinazione pertinenziale sia sufficiente la descrizione del bene contenuta nel contratto o la mera istanza del relativo accatastamento.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)