Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 03/11/2000 (Rv. 543306 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Cause a tesi e richieste contrapposte - Rapporto di connessione - Configurabilità - Cognizione - Giudice preventivamente adito - Spettanza - Prevenzione - Determinazione - Criterio.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE
Quando due cause si presentano a tesi e richieste contrapposte, sicché l'accoglimento totale delle domande proposte da chi si è fatto attore in una causa sia incompatibile, sul piano logico - giuridico, con la condanna totale del medesimo nell'altra causa in cui è convenuto, non può dirsi sussistente tra le due cause un rapporto di litispendenza (poiché i fatti posti a fondamento delle domande sono diversi) né un rapporto di continenza (in quanto la continenza presuppone un ambito di identità per lo meno parziale), bensì un rapporto di connessione, diverso da quello di accessorietà. Ne consegue che ai sensi dell'art. 40 comma primo cod. proc. civ. deve ritenersi competente il giudice preventivamente adito e che la prevenzione deve determinarsi in base alla data di notifica della citazione, come imposto dall'ultimo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., applicabile non soltanto in tema di litispendenza e di continenza, ma anche di connessione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)