Sez. 1, Sentenza n. 10803 del 26/09/1984 Ud. (dep. 05/12/1984) Rv. 166953 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - MISURA DELLA PENA - RICHIAMO AI PARAMETRI RITENUTI PREVALENTI - SUFFICIENZA - MISURA PROSSIMA AL MINIMO EDITTALE - RICHIAMO A CRITERI DI EQUITÀ - SUFFICIENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - MISURA DELLA PENA - RICHIAMO AI PARAMETRI RITENUTI PREVALENTI - SUFFICIENZA - MISURA PROSSIMA AL MINIMO EDITTALE - RICHIAMO A CRITERI DI EQUITÀ - SUFFICIENZA.*
L'Obbligo della motivazione sulla misura della pena, la cui Determinazione è attribuita dalla legge al potere discrezionale del giudice di merito, non impone un esame analitico di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, indicate nell'art. 133 cod. pen., in quanto è, invece, sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti rilevanti e preminenti. Tale Obbligo si attenua qualora la pena sia applicata in misura prossima al minimo edittale, sicché basta anche il richiamo a criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui al citato art. 133 cod. pen., tanto più se si consideri che l'applicazione del minimo edittale non è correlata ad un diritto assoluto dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)