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Sez. 6, Sentenza n. 15489 del 26/02/2004 Ud. (dep. 01/04/2004) Rv. 229343 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 12 "quinquies" legge n. 356 del 1992 - Applicabilità dell'art. 110 cod. pen. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229343-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE

Il delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, integra una fattispecie a 'concorso necessariò, poiché il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità (nell'affermare tale principio, la Corte ha peraltro precisato che l'inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce, rileva al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)