diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 18707 del 06/08/2013 (Rv. 627543 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Rinuncia al ricorso principale - Sottoscrizione "per accettazione" da parte del difensore del ricorrente incidentale - Sopravvenuta carenza di interesse al ricorso incidentale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627543-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

In tema di ricorso per cassazione, qualora intervenga rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso principale ed il difensore del resistente, ricorrente incidentale tardivo, la sottoscriva "per accettazione", deve ritenersi che tale sottoscrizione esprima un'implicita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'impugnazione incidentale, donde la necessità della declaratoria di inammissibilità della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)