Sez. 1, Sentenza n. 26460 del 11/04/2013 Cc. (dep. 18/06/2013) Rv. 256043 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Unificazione di più condanne in continuazione con ordinanza - Intervento di nuova condanna - Rideterminazione della pena complessiva - Criteri.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
La necessità di rideterminare la pena per la sopravvenienza di nuovo titolo definitivo di detenzione - che si assuma in continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - non consente di modificare in senso peggiorativo il contenuto del precedente provvedimento di unificazione. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento di rideterminazione della pena, con cui, intervenuta una nuova condanna per un reato ritenuto più grave rispetto ad altri due già unificati ex art. 81 cpv. cod. pen., il giudice aveva determinato la pena per i due singoli episodi, in misura complessivamente maggiore di quella in precedenza individuata ex art. 671 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)